Nuovo Comunicato del Presidente ANAC del 27 maggio 2015, con il quale vengono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e di soccorso istruttorio
E’ obbligatorio per i concorrenti indicare, all’atto della partecipazione gli oneri di sicurezza aziendali e per la stazione appaltante mettere evidenza tale onere. Quest’ultima non potrà altresì esimersi dal considerare l’evoluzione interpretativa espressa dell’Autorità in tema di soccorso istruttorio.
Queste le indicazioni espresse nel Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 – pubblicato sul sito istituzionale dell’A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione – che rivede parzialmente la disciplina contenuta dal bando-tipo n. 2, concernente l’“Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”.
In particolare, il Comunicato fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni sia sul tema degli oneri della sicurezza aziendali, sia su quello del soccorso istruttorio; ciò in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, e in attesa di un più completo adeguamento del bando-tipo n. 2/2014.
Riguardo alla prima novità, il fine è di evitare l’errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dello specifico obbligo di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali.
Pertanto, l’Autorità, rivedendo la posizione precedentemente espressa, si dichiara a favore dell’orientamento più recente, palesato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3 del 20 marzo 2015), ed inserisce nel bando-tipo la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice» (punto 1 del paragrafo 17.1 n. 2).
Inoltre, la stessa Autorità precisa che le stazioni appaltanti devono:
• in futuro, prevedere espressamente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando;
• per gli appalti per cui non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, inserire un espresso chiarimento al bando sul proprio profilo informatico, specificando che i concorrenti dovranno indicare già in sede di offerta gli oneri di sicurezza, valutando altresì l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
In tema di soccorso istruttorio, l’Autorità – in linea ancora una volta con la posizione più volte espressa dall’ANCE – chiarisce alle stazioni appaltanti la necessità di coordinare il bando-tipo n. 2/2014 con quanto chiarito nella determinazione n. 1/2015, e, pertanto, solo nei limiti ivi previsti, di procedere all’esclusione del concorrente dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione.
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