L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.28/E del 17 luglio 2015, chiarisce le novità relative all’applicabilità degli Studi di Settore, ivi compreso lo Studio VG69U (Costruzioni), per il periodo d’imposta 2014.
In particolare, la C.M. 28/E/2015 chiarisce che le principali novità, applicabili anche allo Studio VG69U[1], costruito, come noto, su base regionale, riguardano:
o l’aggiornamento dell’analisi della territorialità.
A tal riguardo, la C.M. 28/E/2015 riepiloga le novità introdotte dai decreti che modificano i criteri di territorialità applicabili agli Studi di Settore a partire dal periodo d’imposta 2014, applicabili anche allo Studio VG69U.
In particolare, con il D.M. 29 dicembre 2014, sono stati individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali l’applicabilità degli Studi di Settore viene differenziata in base al luogo in cui viene svolta l’attività d’impresa.
I nuovi indicatori territoriali hanno ad oggetto i criteri per la corretta determinazione del:
– livello dei canoni di affitto dei locali commerciali
Al riguardo, la C.M. 28-E-2015 chiarisce che l’analisi è stata elaborata al fine di tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico.
In particolare, osserva l’Agenzia delle Entrate, l’indicatore è stato determinato, a livello comunale, in base alle informazioni dei Quadri F e B del Modello Studi di Settore, relativo alle attività di impresa, riferito al periodo di imposta 2012;
– livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’analisi è stata definita al fine di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi;
– livello delle retribuzioni
A tal riguardo, la C.M. 28-E-2015 precisa che la territorialità relativa alle retribuzioni allo scopo”di tener conto dell’influenza a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi”.
Tale indicatore, determinato a livello provinciale, è stato analizzato prendendo in considerazione, per le sole attività di impresa (quindi anche per il settore delle costruzioni), i Modelli per gli Studi di Settore, riferiti al periodo d’imposta 2012;
o la revisione congiunturale (ossia i correttivi per tener conto della crisi economica)[2].
Si ricorda, innanzitutto, che i correttivi incidono direttamente nella stima dei “ricavi congrui” effettuata dagli Studi, al fine di cogliere le conseguenze della crisi economica sull’attività dei diversi settori produttivi.
Sotto tale profilo, la principale novità per il periodo d’imposta 2014 riguarda l’effettuazione di una nuova tipologia di analisi, che misura l’efficienza produttiva dell’impresa[3] ed incide sul meccanismo di funzionamento dei correttivi relativi all’analisi di normalità economica, nonché dei correttivi individuali.
Lo studio, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, ha riscontrato, per il 2014, una riduzione dell’efficienza produttiva rispetto al triennio precedente (2011-2013), a causa della contrazione dei ricavi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati, proprio in virtù della crisi economica.
In particolare, tale analisi ha portato alla creazione di un nuovo coefficiente correttivo di efficienza produttiva (cd. “coefficiente della frontiera di produzione”), che mette in relazione il valore della produzione con specifici fattori produttivi (valore dei beni strumentali e numero di addetti).
Al riguardo, si auspica che tale ulteriore analisi, valida ai fini dell’operatività dei citati correttivi, consenta di cogliere in maniera più precisa gli effetti della crisi sull’attività d’impresa, con effetti in termini di ulteriore riduzione dei ricavi stimati dagli Studi di Settore.
Per il resto, sono stati confermati i correttivi congiunturali già delineati per le precedenti annualità,4], con la conseguenza che, con specifico riguardo allo Studio VG 69U, per il 2014, trovano applicazione:
– i correttivi congiunturali di settore (5);
– i correttivi congiunturali territoriali [6];
– i correttivi congiunturali individuali [7] (comprensivi, quindi, anche dell’analisi di efficienza produttiva);
o i Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, da allegare ad UNICO 2015, relativi al periodo d’imposta 2014.
Con specifico riferimento allo Studio VG69U sono stati aggiornati il Quadro A (personale), il Quadro F (dati contabili), il Quadro X (altre informazioni rilevanti) ed il Quadro V (ulteriori elementi specifici).
E’ stato, inoltre, aggiornato il Quadro T (congiuntura economica), che prevede l’indicazione di informazioni relative al triennio 2011-2013, utili ad adeguare le risultanze degli Studi di Settore alla crisi economica.
Per completezza, si ricorda che l’attuale Studio relativo alle costruzioni, costruito su base regionale ed operante per il triennio 2012-2014, dovrà essere aggiornato ai fini dell’applicabilità per il triennio successivo (periodi d’imposta 2015-2017), ed il relativo D.M. di approvazione verrà emanato entro il 31 dicembre 2015[8].
[1] Come noto, lo Studio di Settore per l’edilizia VG69U è efficace dal periodo d’imposta 2012 ed interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2, co.1, lett.a, e co.2, D.M. 28 dicembre 2012 – Cfr. ANCE “Approvato il nuovo Studio di Settore per l’edilizia VG69U” – ID n.9180 dell’11 dicembre 2012 e “Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Studio di Settore per l’edilizia VG69U” – ID n. 9600 del 15 gennaio 2013.
[2]Cfr. ANCE “Studi di Settore – Correttivi congiunturali per l’annualità 2014” – ID n.20944 del 16 giugno 2015.
[3] Per efficienza produttiva si intende la capacità dell’impresa di combinare i diversi fattori produttivi in maniera efficiente, al fine di ottenere un valore della produzione «il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza» (cfr. la nota metodologica al D.M. 15 maggio 2015 – par.2).
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che «L’efficienza produttiva del contribuente è stata calcolata come rapporto tra il valore della produzione dello stesso contribuente e il valore della produzione a lui attribuibile sulla base dell’efficienza massima stimata utilizzando la frontiera di produzione descritta».
[4]Ad eccezione dei correttivi specifici per la crisi, che, per il 2014, non sono stati confermati.
[5] Si ricorda che tali correttivi operano per tutti i soggetti non congrui, al fine di tener conto della riduzione, nel 2014, dei margini e della redditività in conseguenza della crisi economica (cfr. sub allegato 1/C alla nota metodologica del D.M. 15 maggio 2015).
[6] Sono i correttivi che tengono conto della riduzione dei margini e della reddititvità, nonché del minor grado do utilizzo degli impianti e dei macchinari a causa della crisi economica di un territorio specifico (cfr. sub allegato 1/F alla nota metodologica del D.M. 15 maggio 2015).
[7]Si tratta dei correttivi che adeguano i risultati dello Studio alla situazione di crisi non interamente colta dai precedenti correttivi di settore (cfr. sub allegato 1/H alla nota metodologica del D.M. 15 maggio 2015).
[8] Si ricorda, infine, che, in materia di Studi di Settore, l’art.1, co.1-bis, del D.P.R. 195/1999 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2012, la pubblicazione degli Studi in G.U. deve avvenire entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
21472-Circolare 28E 17-07-2015_ALL 1.pdfApri