L’art. 20 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” disciplina il procedimento di rilascio del permesso di costruire e, in caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, prevede che sulla domanda si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (comma 8 così modificato prima dal Decreto Legge 70/2011 e poi dal Decreto legge 69/2013).
Il TAR Campania, Napoli con la sentenza della sez. II 9 luglio 2015, n. 3650 ha ribadito che:
- in base all’art. 20, comma 1 del Dpr 380/2001 la domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere accompagnata da “una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica);
- la veridicità dell’asseverazione è garantita dall’irrogazione di sanzioni penali e disciplinari in caso di falso che responsabilizzano l’interessato, arrivando così a definire un equilibrio fra le esigenze di semplificazione amministrativa e la necessità di prevenire il pericolo di una più facile proliferazione di interventi edilizi contrari alla strumentazione urbanistica ed alle altre normative di settore;
- la completa assenza di qualsiasi asseverazione da parte del progettista abilitato esclude in radice la possibilità della formazione di un titolo abilitativo tacito.
Si ricorda che in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso e il termine di 30 giorni per l’adozione di esso decorre dal rilascio del relativo atto di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, nulla osta dell’ente parco, ecc.) (art. 20, comma 9 Dpr 380/2001).
In allegato la sentenza del TAR Campania 3650/2015