Si segnalano in particolare:
· l’articolo 15 (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale): che attuala decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea. A tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell’Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Gli enti territoriali e locali sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza.
Si ricorda che gli obblighi informativi e di monitoraggio relativi erano già previsti dall’articolo 47 (ora abrogato) della legge n. 96 del 2010 (comunitaria 2009), che riservava tale compito al Ministro per le politiche europee – nell’ambito dei suoi compiti generali di coordinamento. Come esposto nella Relazione illustrativa, l’abrogazione del suddetto articolo 47 deriva dal fatto che il suo dettato è stato ritenuto non più in linea con le nuove regole adottate dalla Commissione europea nel 2011, concernenti le compensazioni per oneri di servizio pubblico corrisposte nei diversi settori (es. ospedali, assistenza sanitaria, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale, servizio idrico, servizio rifiuti, trasporti aerei da e per le isole, aeroporti e porti), che hanno sostituito le precedenti risalenti al 2005. Tali regole hanno disposto a carico degli Stati membri precisi obblighi di relazione sulle compensazioni concesse.
· l’articolo 23 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123): che detta una serie di modifiche alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006 (“codice dell’ambiente”). In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 217, 218, 226, e l’allegato E alla parte quarta del codice dell’ambiente, e sono volte a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2123 relativi al non corretto recepimento della direttiva 94/62/CE (“direttiva imballaggi”). Tra i provvedimenti previsti si evidenziano: l’ampliamento su tutto il mercato UE della disciplina sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, limitazione sui criteri di commercio degli imballaggi solo se rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e la modifica alle definizioni di “riciclaggio organico” e di “accordo volontario” contenute al comma 1 dell’articolo 218 per renderle perfettamente aderenti alle corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea.
In allegato gli articoli 15 e 23 della legge n. 115 del 29 luglio 2015