Respinto dal Tribunale di Roma, con Decreto di rigetto RG n. 25231/2015, il ricorso d'urgenza proposto da Cae Sardegna volto ad ottenere, dalla Cnce, le credenziali di accesso alla piattaforma informatica per il rilascio del Durc.
Con l’allegato provvedimento di rigetto RG n. 25231/2015 del 14 agosto scorso, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza proposto in data 14 luglio 2015 da CAE Sardegna, in merito alla richiesta di ottenere dalla CNCE le credenziali di accesso alla piattaforma informatica per il rilascio del Durc alle imprese ad essa iscritte.
Il Tribunale adito, peraltro, condannando al relativo pagamento delle spese di lite la Caes, nel consolidare quanto già chiarito dalla S.C. con la Sentenza n. 16646 del 1/10/2012, in merito ai requisiti che le Casse Edili devono possedere per poter rilasciare il Durc, ovvero essere qualificabili “enti bilaterali” ai sensi dell’art. 2, lett. h) del D.Lgs n. 276/20031 , ha considerato quanto di seguito rappresentato:
In virtù di quanto sopra, non potendo dirsi sussistente il fumus boni iuris del diritto di parte ricorrente per il rilascio del Durc valido su tutto il territorio nazionale, la domanda volta ad ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma è stata respinta.
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1«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: (…) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; (…)
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