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Il decreto 151/2015 apporta alcune modifiche al Testo unico sulla sicurezza non sempre in coerenza con il principio di semplificazione al quale si ispira

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Testo unico sulla sicurezza: modificate alcune norme

24 Settembre 2015
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E’ entrato in vigore il 24 settembre 2015 il decreto legislativo n. 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 apportano modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza, di seguito TU) al fine di semplificare e razionalizzare la materia della salute e sicurezza sul lavoro.
Dalla lettura delle norme emerge che il Legislatore ha introdotto ulteriori oneri per le imprese tradendo il criterio di delega e non prendendo in considerazione i reali interventi di semplificazione della materia.
Si riportano di seguito le principali osservazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nelle diverse lettere del comma 1 del già citato articolo 20.
 
Lettera c) – E’ stata modificata la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del TU. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, si registra una riduzione del numero dei componenti da 10 a 6, che determinerà una minore rappresentatività delle parti sociali (sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sia di quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale). Tale minore rappresentatività si tradurrà in marginalità soprattutto in ambito di votazione.
È stato poi modificato, tra gli altri, il comma 8, lettera g), dello stesso articolo 6 del TU, con l’attribuzione alla Commissione consultiva il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Nella precedente formulazione la Commissione aveva invece il compito di “discutere in ordine ai” suddetti criteri.
 
Lettera d) – E’ stato modificato l’articolo 12, “Interpello”, del TU, mediante l’estensione alle Regioni e Province autonome della facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpelli. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i Soggetti che compongono la Commissione risponderanno a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza.
 
Lettera e) – E’ stato modificato l’articolo 28 del TU, con la previsione che l’Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. La previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi. Ad avviso dell’Ance dovrebbe invece essere garantita una positiva flessibilità in capo al datore di lavoro che sceglie le misure da mettere in atto per ridurre i livelli di rischio in funzione della loro efficacia e non necessariamente sulla base delle indicazioni fornite dall’Inail o dalla Asl.
 
Lettera f) – E’ stato modificato l’articolo 29 del TU demandando ad un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente, l’individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del TU, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
 
Lettera g) – Sono state apportate modifiche all’articolo 34 del TU “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. Si tratta di una modifica più formale che sostanziale dal momento che rimane al datore di lavoro la possibilità di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
 
Lettera l) – E’ stata modificata la definizione di “operatore” riportata nell’articolo 69 del TU relativo alle attrezzature di lavoro. Viene chiarito che operatore è non solo il lavoratore che fa uso delle attrezzature di lavoro, ma anche il datore di lavoro che ne fa uso. Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del TU, deve avere la specifica abilitazione disciplinata dall’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012.
 
Lettera o) – Si modifica l’articolo 98 del TU sulla formazione dei coordinatori. I corsi (limitatamente al modulo giuridico), nonché i corsi di aggiornamento – le cui modalità sono riportate in allegato XIV – possono svolgersi in modalità e-learning secondo quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori. L’aggiornamento dell’allegato XIV è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
 
Lettera p) – La modifica chiarisce che l’emissione sonora delle attrezzature di lavoro può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente. La modifica suddetta è stata apportata all’articolo 190 del TU “Valutazione del rischio” rumore, e appare di carattere redazionale poiché nella sostanza non cambia il principio secondo cui si può ricorrere alle banche dati esclusivamente in fase preventiva. L’Ance ha più volte proposto di estendere l’uso delle banche dati anche alla fase di valutazione del rischio. Si evidenzia che, ad oggi, l’unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte.
 
Con l’articolo 21, comma 4, è abolito, a decorrere dal 23 dicembre p.v., l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
 
Infine si rimarca che, con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, le prime versioni del testo del decreto in esame contenevano la modifica, più volte proposta dall’Ance, del campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del TU. Tale modifica è stata “spostata” nella legge n. 115/2015 entrata in vigore il 18 agosto 2015 (cfr. il documento Ance “Testo unico sulla sicurezza: modificato il campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri” del 4 settembre 2015).

22030-Estratto articolo 20 _ dlgs 151_2015.pdfApri
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