CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 3012/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 15
Viene inserita la COVIP tra i soggetti partecipanti al tavolo di consultazione che il Ministro del Lavoro è tenuto a convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari collettive secondo le linee guida specificatamente indicate.
Emendamento 15.401 a firma di Parlamentari
Art. 22-bis – soppressione comma
E’ stata soppressa la disposizione che, nell’ambito delle misure per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, disciplinava l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti (consentita fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali e di sicurezza sul lavoro).
Emendamento 22-bis.450 a firma di Parlamentari
Art. 31
Nell’ambito delle misure sullo svolgimento di attività professionali in forma associata viene previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità Nazionale Anticorruzione provvede alla pubblicazione, sul proprio sito internet, dell’elenco delle suddette società.
Emendamento 31.600 (versione corretta) della Commissione
Il provvedimento, di iniziativa governativa e “collegato” alla manovra economica, costituisce il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati in attuazione dell’art. 47 della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. In particolare, il provvedimento reca misure nell’ambito dei seguenti settori: assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; fondi pensione; comunicazioni; servizi postali; energia e distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; banche; professioni e distribuzione farmaceutica.
Il provvedimento passa, ora, alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (DDL 3194/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene disposta l’abrogazione dell’emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Al suo posto, si prevede l’emanazione di ‘linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e l’Anac’ che dovranno essere trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione dei un parere.
Viene, altresì, separata la fase del recepimento delle direttive UE (entro il 18 aprile 2016) dall’adozione del decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice appalti entro il 31 luglio 2016).
Emendamento 1.600 dei Relatori e relativi subemendamenti 0.1.600.3, 0.1.600.6 e 0.1.600.17 a firma di Parlamentari
Viene inserito un nuovo criterio di delega per la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia.
Emendamento 1.601 dei Relatori e relativo subemendamento 0.1.601.1
Viene modificato il criterio di delega sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, nei casi concernenti l’acquisizione di servizi, forniture e lavori in occasione di emergenze di protezione civile.
Emendamento 1.441 a firma di Parlamentari
Viene inserito un nuovo criterio di delega sulla previsione di una specifica disciplina per i contatti segretati o che esigono particolare misure di sicurezza.
Emendamento 1.602 dei Relatori e relativo subemendamento 0.1602.3
Viene modificato il criterio di delega sulla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, prevedendo un regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.
Emendamento 1.44 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sull’armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, prevedendo la piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali al fine di consentire un’adeguata ponderazione dell’offerta da parte dei concorrenti.
Emendamento 1.46 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sulla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica che gli operatori economico devono possedere per partecipazione alle gare.
Emendamenti 1.48 e 1.49 a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sulla creazione presso l’ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione.
Emendamento 1.101 a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sulla revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, eliminando in particolare il riferimento alla pubblicazione degli avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e locali.
Emendamento 1.440 a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sull’introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera, prevedendo in particolare l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all’ANAC delle variazioni in corso d’opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
Emendamenti 1.445, 1.87 identico a 1.335 e 1.465, 1.90 (nuova formulazione)
Viene modificato il criterio di delega per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul “miglior rapporto qualità/prezzo”, prevedendo in particolare che lo stesso sia determinato sulla base di criteri oggettivi seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto pubblico o del contratto di concessione.
Emendamento 1.455 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sul rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, inserendo tra l’altro la previsione di verifiche e controlli relativi all’ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alla prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica impartite dagli organismi competenti.
Emendamento 1.439 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sulla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, inserendo in particolare la previsione del progressivo uso di strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture.
Emendamento 1.604 dei Relatori e 1.434 a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sulla revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti.
Emendamento 1.435 a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sul miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione per le piccole e medie imprese, inserendo tra l’altro la previsione dell’obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti.
Emendamento 1.460 e 1.425 a firma di Parlamentari
Viene introdotto un nuovo criterio di delega sulla revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell’incarico per appalti di lavori sopra soglia ubicati nella regione sede dell’amministrazione di appartenenza e disponendo un limite ai corrispettivi.
Emendamento 1.439 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene integrato il criterio di delega sull’applicazione per gli appalti pubblici di lavori dei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e zona nella quale si eseguono le prestazioni, inserendo la previsione di clausole sociali per la stabilità dell’occupazione del personale impiegato.
Emendamento 1.461 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sui concessionari, prevedendo in particolare l’obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica anche di tipo semplificato. La restante parte può ‘essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate.
Emendamento 1.188 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sull’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali.
Emendamento 1.200 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene modificato il criterio di delega sull’introduzione di una specifica disciplina per il subappalto, prevendendo in particolare l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto.
Emendamento 1.206 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene introdotto un nuovo criterio di delega volto a prevedere l’espresso superamento delle disposizioni di cui alla L 443/2001 (Legge Obiettivo).
Emendamento 1.220 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Per i precedenti si vedano le Sintesi nn. 23/2015 e 25/2015.
Il testo, in particolare, conferisce la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 2014/24/UE appalti pubblici, 2014/23/UE concessioni e 2014/25/UE appalti nei cd. “settori speciali”, dettando i relativi principi e i criteri direttivi in materia tra l’altro di: avvalimento; requisiti di capacità economico-finanziaria degli operatori economici; armonizzazione e disciplina delle procedure di gara; pubblicità di avvisi e bandi di gara; efficientamento delle procedure di appalto CONSIP; centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti; disciplina del subappalto; normativa ed interventi sui beni culturali; offerta economicamente più vantaggiosa; razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico-privato; revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici; ampliamento delle funzioni ANAC; partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione (Atto n. 200).
La Commissione Affari Costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema predispone, ai sensi dell’art. 19 del DL 90/2014, convertito dalla L.114/2014, un piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione, che contempla: il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie ai compiti da svolgere, nonché la riduzione delle spese di funzionamento e del trattamento economico accessorio del personale dipendente non inferiore al venti per cento.
Per il parere reso dal Senato si veda la Sintesi n. 40/2015.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.