Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 ottobre u.s., n. 88, ha esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato l’impugnativa delle seguenti:
Legge Regione Sicilia n. 19 del 11/08/2015, “Disciplina in materia di risorse idriche”, in quanto numerose disposizioni contrastano con le norme statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente, spesso di derivazione comunitaria, eccedendo in tal modo dai limiti posti alle competenze regionali dall’art. 14, primo comma, dello Statuto speciale della Regione, e violando altresì l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., e l’art. 117, primo comma, della Costituzione. In caso di approvazione di una nuova normativa da parte dell’Assemblea regionale siciliana che riveda completamente il testo, il Governo potrà valutare l’opportunità di riesaminare il ricorso;
e ha deliberato la non impugnativa, tra l’altro delle seguenti:
Legge Regione Calabria n. 16 del 08/09/2015 “Integrazione alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 “provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)””;
Legge Regione Calabria n. 17 del 08/09/2015 “Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)”.