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Tra le principali misure: superamento del patto di stabilità interno, misure finanziarie per le ricostruzioni post emergenze e per l’edilizia scolastica, proroga detrazioni 65% e 50%, riduzione TASI per il cd. “magazzino” delle imprese edili, proroga sgravi contributivi sulle assunzioni e ammortizzatori sociali, accelerazione uso fondi strutturali.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Stabilità 2016-2018: avvio dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato

29 Ottobre 2015
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E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)” (DDL 2111/S – Relatori la Sen. Magda Angela Zanoni del Gruppo PD e la Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UdC).
 
Con l’assegnazione del provvedimento ha avuto inizio la sessione di bilancio (della durata di circa tre settimane in Commissione Bilancio e 15 giorni in Aula – come da regolamento del Senato).
In particolare l’iter di approvazione del provvedimento prevede che le Commissioni parlamentari in sede consultiva dovranno rendere il parere alla Commissione Bilancio entro il 4 novembre prossimo.
La Commissione Bilancio, a sua volta, dopo un ciclo di audizioni preliminari cui parteciperà  anche l’ANCE, ne avvierà l’esame, con la discussione generale, mercoledì 5 novembre p.v., per poi concludere i lavori entro il successivo 13 novembre. Il provvedimento è stato già calendarizzato in Aula dal 16 al 20 novembre p.v.
 
Tra le principali misure del provvedimento si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
in materia economico-finanziaria
 
-Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connessi agli stati di emergenza (art. 26)
Viene prevista – in attuazione dell’art. 5, comma 2 lett. d) della L 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile – la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, per i danni derivanti da eventi calamitosi, con le modalità del finanziamento agevolato. Al riguardo, viene, in particolare, previsto che i soggetti autorizzati all’esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (che dovrà anche definire i criteri e le modalità di operatività della predetta garanzia).
In caso di accesso ai finanziamenti accordati dalle banche, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Con altre norme vengono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti e le ipotesi di risoluzione del contratto di finanziamento.
Viene demandato ad apposite ordinanze – adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità attuative delle predette disposizioni.
 
-Efficientamento spesa per acquisti (art. 28)
-Viene disposto, a modifica del DL 95/2015, convertito dalla L 135/2012, la possibilità di procedere ad affidamenti, per specifiche categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
-Viene modificato l’art. 23-ter del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014, prevedendo, in particolare, che i Comuni possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40 mila euro indipendentemente dal numero di abitanti (sono, infatti, soppresse le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti”).
-Viene modificato l’art. 4, comma 3-ter, del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, prevedendo che gli strumenti di acquisto e negoziazione, messi a disposizione da Consip Spa, possano avere ad oggetto anche le attività di manutenzione. La norma fa comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, che attribuiscono all’Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni.
-Viene introdotto per la Pa l’obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un 1 milione di euro. Con apposite norme viene descritto il contenuto del programma e le modalità di comunicazione dello stesso.
-Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
 
-Riduzioni di spese dei Ministeri e società pubbliche (art. 33)
Viene, in particolare, previsto:
-la riduzione delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri;
-la riduzione, a decorrere dall’anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica;
-la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, a decorrere dall’anno 2016;
-la destinazione delle risorse stanziate in favore delle zone franche urbane al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo “Convergenza”. Si prevede, altresì, che il MISE adotti nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse;
-la modifica dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell’edilizia giudiziaria, ma il cui uso – a seguito di apposite intese – sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria;
-il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’esercizio finanziario 2016 delle risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell’ambito dei finanziamenti per l’attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 – per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva – che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese;
– l’incremento, per 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall’anno 2016;
-autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi per sicurezza della ciclabilità cittadina(5 milioni di euro per il 2016, 13 per il 2017 e 15 per il 2018).
 
Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee (art. 40)
Viene previsto che, a decorrere dal 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano istituire un proprio organismo strumentale, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato “Organismo strumentale per gli interventi europei”, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
All’istituzione del predetto organismo si provvede con legge regionale e provinciale che dispone il trasferimento all’organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
La gestione finanziaria degli organismi strumentali delle Regioni è sottoposta ai controlli della sezione regionale della Corte dei conti.
Viene, altresì, previsto che le risorse depositate sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, non siano soggette a esecuzione forzata, né ad atti di sequestro o pignoramento.
Con una modifica all’ articolo 1, comma 671, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) si prevede la possibilità che i pagamenti relativi agli interventi cofinanziati dall’Unione europea e quelli complementari alla programmazione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello stato siano effettuati per il tramite di apposite contabilità speciali.
Con altra modifica all’art. 1 comma 243 della L 147/2013 viene ampliata la platea dei programmi che possono beneficare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee di cui alla legge 183/1987, estendendola agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Viene previsto, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l’attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione UE.
 
– Fondi di garanzia (art. 44)
Al fine di rendere più tempestivo ed efficace l’utilizzo di risorse pubbliche, viene prevista la possibilità che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in materia, siano disposte variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia
Viene, inoltre, abrogato l’art. 11-bis del DL 74/2012 che riserva, a copertura dei costi dei finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, una quota di 25 milioni del contributo dello Stato all’abbattimento della quota interessi per i finanziamenti del Fondo rotativo per le imprese istituito presso Cassa Depositi e Prestiti.
Viene, altresì, rifinanziato il Fondo di garanzia di cui all’art. 37, c. 6, del DL 66/2014 convertito dalla L. 89/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
 
–Investimenti europei (art. 41)
Viene attribuita alla Cassa depositi e prestiti la qualifica di “istituto nazionale di promozione” come definito dall’articolo 2, n. 3, del Regolamento UE n. 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici. Ne consegue, tra l’altro, la facoltà per CdP di impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Fondo, tra l’altro, mediante il finanziamento di piattaforme d’investimento e di singoli progetti, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato.
Al fine di contribuire alla costituzione delle suddette piattaforme, viene, inoltre, disposto che le operazioni finanziarie promosse dalle stesse possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
 
in materia di finanza locale
 
-Contributo di Regioni e Province alla finanza pubblica (art. 34)
Viene fissato in 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per il 2018 e 2019 il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e Province nonché determinate le modalità con cui tale concorso deve essere realizzato.
Viene attribuito per il 2016 alle Regioni a statuto ordinario un contributo per complessivi 1.300 milioni di euro, per la riduzione del debito.
 
-Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali (art. 35)
Viene anticipato all’anno 2016 l’introduzione dell’obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e ridefiniti i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016 ed ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti, di cui all’art. 9 della L 243/2012, di conseguire un saldo non negativo fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza.
A decorrere dall’anno 2016, viene disposto l’obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto che garantiscono il rispetto del predetto saldo.
Viene, altresì, disposto che la predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all’emergenza immigrazione.
Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, viene previsto l’obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http:// pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», una certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio.
Viene disciplinato l’intervento dell’organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali e l’obbligo, unicamente per l’ente che registra un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’ obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione.
Vengono, altresì, definite le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l’obiettivo del pareggio. In particolare, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: l’ente non può ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di saldo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Viene sancita la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall’ente che si configurino elusivi delle predette regole.
Viene previsto che le Regioni possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale e purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. A tal fine, viene disciplinato il procedimento di rideterminazione degli obiettivi.
Resta ferma per le autonomie speciali, esclusa la regione Sardegna – per gli anni 2016 e 2017 – la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e successivi della legge 228/2012 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
Viene disposta, per l’anno 2016, l’esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio – nei limiti di 500 milioni di euro – delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica. A tal fine, viene previsto che gli enti locali comunichino, entro il termine perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per gli interventi di edilizia scolastica – secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di edilizia scolastica. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo un ordine prioritario, appositamente indicato. Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
 
-Norme finanziarie per province e città metropolitane (art. 38)
Viene, in particolare, previsto un contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di 400 milioni di euro annui, a decorre dal 2016, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Il riparto del contributo è demandato ad un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città.
 
in materia tributaria e fiscale
 
–Eliminazione aumenti IVA e accise (art.3)
Vengono eliminate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalla L. 143/2013 (Legge di stabilità 2014) che avrebbero comportato un aumento delle aliquote d’imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti per un valore di 16,8 miliardi.
 
– Esenzioni per terreni agricoli, abitazioni principali e macchinari imbullonati (art. 4) 
A modifica dell’art. 13 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 viene eliminata l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
A modifica della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) viene prevista l’esclusione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).
Viene, inoltre, prevista la riduzione dello 0,1% dell’aliquota TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25% per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
Vengono, altresì, stabilite le modalità di compensazione di gettito per i Comuni – a fronte della perdita conseguente alle predette esenzioni – mediante, tra l’altro, un incremento di 3.668,09 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, della dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’attribuzione ai Comuni, per l’anno 2016, di un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell’Interno da adottare entro il 28 febbraio 2016.
Viene disposto che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Conseguentemente, vengono stabilite le modalità di erogazione del contributo ai comuni per effetto del mancato gettito IMU e TASI derivante dalla suddetta disposizione.
Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria per l’anno 2016 viene posto il divieto alle Regioni e agli enti localerare aumenti dei tributi e addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l’esercizio 2015. Tale divieto non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. Infine, per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI ove deliberata entro il 30 settembre 2015, per l’anno 2015 nel rispetto delle condizioni previste.
 
– Riduzione IRES (art. 5)
Viene prevista la riduzione progressiva dell’aliquota IRES a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e precisamente: dal 27,5% al 24,5% a decorrere dal 1°gennaio 2016 ed al 24% a decorrere dal 1°gennaio 2017. La riduzione dell’aliquota dal 1° gennaio 2016 è, tuttavia, condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlata all’emergenza immigrazione.
 
-Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (art. 6)
Vengono prorogate al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali previste dagli articoli14, 15 e 16 del DL 63/2013, convertito dalla L. 90/2013, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%) e di efficienza energetica (65%) compresi quelli di bonifica dell’amianto e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+) nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie (50% per un importo massimo di spesa di 10.000 euro).
La proroga della detrazione IRPEF del 50% riguarda anche l’acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita.
Viene, inoltre, riconosciuta una detrazione fiscale per l’acquisto di mobili anche per le giovani coppie acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale alle condizioni specificatamente indicate dalla disposizione.
Infine, viene disposto che le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 sopra citato sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
 
– Ammortamenti (art. 7)
Viene previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in beni strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,6%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato 3 del provvedimento.
 
– Regime fiscale di imprese di piccole dimensioni (art. 8)
Viene modificata, a decorrere dal periodo d’imposta 2016 la disciplina di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 al fine di ampliare l’adesione al regime fiscale forfettario di vantaggio. In particolare, viene rimodulato in senso più favorevole per il contribuente il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, o assimilato, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime.
Per le nuove iniziative produttive viene, inoltre, previsto un regime di particolare favore con la riduzione al 5% dell’aliquota ordinaria d’imposta, per i primi 5 anni (anziché 3 anni) di attività. In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.
Vengono, altresì, innalzati i limiti di ricavi e compensi, indicati nell’allegato 4 della L. 190/2014 sopracitata, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni, possono accedere al regime forfettario di vantaggio.
Viene, inoltre, prevista, per i contribuenti che aderiscono al regime in questione, una riduzione al 35% degli oneri contributivi previdenziali.
 
-Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e rivalutazione dei beni di impresa (art. 45)
Vengono riaperti i termini per rideterminare il valore di acquisto, tra l’altro, dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2, c. 2, del DL 282/2002 convertito dalla L. 27/2003. In particolare, entro il 30 giugno 2016 (anziché 30 giugno 2015) deve essere redatta la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 (anziché il 1° gennaio 2015) è il termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
Viene, inoltre, riconosciuta la facoltà per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento ad eccezione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Al riguardo vengono specificatamente indicate le relative modalità operative.
 
–Circolazione del contante (art. 46)
Viene innalzato da 1.000 a 3.000 euro il limite, posto dall’art. 49, c. 1, del Dlgs 231/2007, entro cui è consentito il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Viene, inoltre, eliminato il divieto previsto dall’art. 12, c. 1.1. del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 di corrispondere i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative in contanti.
 
– Semplificazione dichiarazione precompilata (art. 49)
Vengono previste misure di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
 
Per l’approfondimento dei contenuti si vedano, inoltre, le news dell’Area “Fiscalità” del 27 ottobre u.s. e del 28 ottobre u.s.
 
in materia di lavoro e previdenza
 
-Proroga esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato (art.11)
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, viene prorogato, per il 2016, il beneficio dell’esonero contributivo sulle nuove assunzioni nel settore privato, già disposto dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015) per il 2015.
Nello specifico viene riconosciuto ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico), decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016 e per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e fino ad un massimo di 3.250 euro annui.
Viene, altresì, precisato che l’esonero non spetta per le assunzioni relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, né per i lavoratori per i quali il beneficio sia stato già usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, né infine, in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge. L’esonero non è, inoltre, cumulabile con altri esoneri o riduzioni previste dalla manovra vigente. L’INPS provvederà al monitoraggio delle assunzioni derivanti dall’esonero e relazionerà mensilmente sulle conseguenti minori entrate contributive ai Ministri del Lavoro e dell’Economia.
Vengono dettate specifiche disposizioni per l’applicazione dell’esonero al settore agricolo e viene, altresì, previsto che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante usufruisce del beneficio suddetto, conserva il diritto all’esonero contributivo nei limiti della durata e misura residua. 
 
-Regime fiscale premi di produttività (art.12)
Viene disposto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettati, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10 per cento.
Viene, altresì, precisato che le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del DPR 917/86(TUIR.), non concorrono a formare il reddito di lavoro anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme sopra menzionate.
La disciplina introdotta si applica limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme suddette, a euro 50.000. Ai fini dell’applicazione delle norme le somme e i valori suddetti devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e   i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art.51 del DLgs 81/2015.
Le modalità attuative delle norme introdotte dall’articolo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni.
Il limite dei 2.000 euro lordi per l’assoggettamento dei premi di produttività ad imposta sostitutiva del 10 per cento viene aumentato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con modalità che saranno specificate nel decreto suddetto.
 
-Gestione aziende sequestrate e confiscate (art.13)
Viene istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, siano definiti i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese interessate, nel rispetto delle regole vigenti in materia di aiuti di Stato, assicurando una particolare attenzione alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
 
-Misure per i lavoratori autonomi (art.14)
Viene confermata per il 2016 l’aliquota contributiva al 27 per cento per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L.335/95, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Viene, altresì, istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 
-Salvaguardia lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso alla pensione (art.18)
Viene prevista la cosiddetta settima salvaguardia dei lavoratori “esodati” in relazione alla quale le disposizioni in materia di requisiti di accesso alla pensione e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 del DL201/2011, convertito dalla L.214/2011, continuano ad applicarsi a specifiche categorie di soggetti elencate dalla norma, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
I lavoratori interessati sono quelli che rientrano nei profili di tutela della sesta salvaguardia (di cui alla L. 147/2014) a cui si aggiungono i lavoratori mobilitati delle aziende fallite e in trattamento speciale edile e lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011.
 
-Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati (art.19)
Viene prevista la facoltà per le lavoratrici donne che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome unitamente a 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2015, di chiedere il pensionamento anticipato, a condizione di un calcolo interamente contributivo.
I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che matureranno entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico, ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 al 60 per cento ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
 
-Proroga ammortizzatori sociali (art.20)
Vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali in deroga con una autorizzazione di spesa, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro.
In particolare, si prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Per lo stesso periodo, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno di cui al DPR 218/1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
Viene prevista, altresì, la proroga, per l’anno 2016, concorso agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa da parte del Ministero del Lavoro con un contributo di 12 milioni di euro (art.1, comma 315, della L.190/2014).
 
in materia di beni culturali e internazionalizzazione
 
-Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura (art.21)
Viene resa permanente la misura introdotta per il triennio 2014-2016 dall’articolo 1 del DL 83/ 2014, cosiddetto “Art-Bonus”, riconoscendo per le erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito di imposta del 65% della somma elargita.
Viene, altresì, incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art.1, comma 1142, della L.296/2006, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.
Per la realizzazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, di cui all’art.7, del DL 83/2014, convertito dalla L.160/2014, viene autorizzata la spesa id 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dal 2018.
 
-Interventi per il turismo (Art.22)
Per la realizzazione del programma di interventi a favore della città di Matera designata “Capitale europea della cultura” per l’anno 2019, viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2016; 6 milioni di euro per il 2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019. L’individuazione degli interventi sarà effettuata con decreto del Ministro dei Beni e attività culturali e del turismo d’intesa con il sindaco di Matera.
Vengono previsti, altresì, stanziamenti per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e al settore museale e per istituti culturali inseriti in un apposito elenco allegato al provvedimento.
 
-Italia nel mondo (art.23)
Vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2016 per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all’art.30, comma 1, del DL 133/2014, convertito dalla L. 164/2014.
Viene, inoltre, incrementato il finanziamento a favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 120 milioni di euro per il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni per il 2018.
 
Il provvedimento si compone, inoltre delle seguenti Tabelle:
– tabelle A e B con le indicazioni delle voci da includere, rispettivamente, nel fondo speciale destinato alle spese correnti e al fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, in relazione al triennio 2016-2018;
– tabella C che indica gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità;
– tabella D contiene, invece, le riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente precedentemente disposte;
– tabella E recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con i relativi rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.
 
Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.
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