CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto-legge n. 154 del 1° ottobre 2015 recante “Disposizioni urgenti in materia economico-sociale” (DDL 3340/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con una modifica al testo approvato dalla Commissione Bilancio.
Si tratta, in particolare, della seguente:
Art. 2
Viene modificato l’art. 65-bis (misure per la salvaguardia della continuità aziendale) del DLgs 270/99, sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo che ove in forza o per l’effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l’inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applica la disciplina prevista nel D.Lgs stesso per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e la predisposizione di un programma per il recupero dell’equilibrio economico delle attività (tramite cessione dei complessi aziendali o ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa). I termini per l’esecuzione del nuovo programma sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di approvazione. A seguito di tale approvazione il decreto del tribunale per la cessazione dell’esercizio dell’impresa, se adottato, cessa di avere efficacia.
Emendamento 2.200 e subemendamento 0.2.200.2 a firma della Commissione
Il provvedimento come approvato prevede, tra l’altro: risorse per il proseguimento degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici; la proroga del termine di esecuzione del programma di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; misure per gli eventi calamitosi del 13 e 14 settembre u.s. nelle province di Parma e Piacenza.
Il decreto legge, che scade il 30 novembre 2015, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata” (DDL 1138/C).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo unificato adottato come testo base.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 8
Viene riscritta la norma del testo sulle misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate. In particolare, viene conferita al Governo la delega ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate c confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l’emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Tra i criteri di delega vengono indicati i seguenti:
– anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell’unità;
– il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
– la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l’azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell’impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
– i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell’aliquota contributiva e assistenziale;
– chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’aliquota prevista;
– nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell’offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
– nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
– a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell’impresa ai sensi dell’articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall’amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l’azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
– le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell’assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge.
Emendamento 8.10 del Relatore
Art. 13
Con riguardo alla facoltà prevista dal provvedimento per l’amministratore giudiziario di avvalersi, nella gestione dell’azienda sequestrata, del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settore affini, viene precisato che la scelta di questi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall’amministratore giudiziario.
Emendamenti identici 13.100 (nuova formulazione), 13.101 e 13.102 a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Viene estesa la disciplina della confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere i reati indicati dall’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito dalla L. 356/1992 come modificato dal provvedimento, alle ipotesi di reato di cui all’art. 603 bis del C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e di cui all’art. 260 del D.Lgs 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Emendamenti 24.800 del Governo e 24.500 del Relatore
A modifica dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/2001, viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell’interesse dell’impresa, alle ipotesi di reato di cui all’art. 603 bis del C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Emendamento 26.0.600 del Governo
Il provvedimento apporta numerose modifiche al libro I del D.Lgs 159/2011 “Codice antimafia”, dedicato alle misure di prevenzione, volte nel complesso a rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), inserire gli indiziati del reato di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e dei reati contro la pubblica
amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia, favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l’istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali, garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell’incarico e di rotazione negli incarichi, riorganizzare l’Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 208).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di D.Lgs è stato adottato per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi di eventuali crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il decreto, in particolare, modifica il Testo unico bancario per introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l’amministrazione straordinaria delle banche viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 209).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di D.Lgs è stato adottato per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi di eventuali crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il decreto, in particolare, reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione spettano all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d’Italia. Viene, altresì, prevista l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, del cosiddetto bail-in (salvataggio dall’interno), secondo cui azionisti, obbligazionisti e correntisti bancari, in caso di difficoltà finanziarie dell’istituto di credito, possono diventare compartecipi delle perdite (i correntisti sarebbero chiamati in causa solo se insufficienti gli interventi su azionisti e obbligazionisti e per la sola quota di liquidità eccedente i 100.000 euro).
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.