CONTENUTO ATTO
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PARERI ESPRESSI
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione.
Il provvedimento da attuazione all’art. 2, commi 2 e 3, lett. b) della L. 67/2014 che conferisce la delega al Governo per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, con la previsione di specifici criteri e principi direttivi. In particolare, all’art.1 del testo viene previstoche non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. La norma si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Mentre non si applica ai reati previsti dal Codice penale, fatti salvi i casi individuati all’art. 2 del testo, ai reati in materia di immigrazione (DLgs 586/98), nonché ai reati indicati nell’elenco allegato al testo (in materia, tra l’altro di ambiente, territorio e paesaggio; edilizia ed urbanistica, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Vengono, inoltre, distinti tre range di sanzione amministrativa pecuniaria:
-da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
-da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
-da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Tra gli altri casi di depenalizzazione (reati non previsti nel codice penale ma in leggi specifiche), rientra, in particolare, il reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta quando l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede, inoltre, la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (modifica dell’ art.2, comma 1-bis, DL 463/83, convertito dalla L.638/83).
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Commissione Giustizia Camera dei Deputati:
-tra le condizioni, rilevata la necessità di trasformare in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs 286/1998;
-tra le osservazioni, evidenziata, ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto, l’opportunità di provvedere alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell’articolo 1 del testo.
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Commissione Giustizia Senato:
espressa, in particolare, un’osservazione formale in merito all’individuazione delle eccezioni alla regola generale per la quale la depenalizzazione non si applica ai reati previsti dal Codice penale, rilevando l’opportunità di richiamare l’intero articolo 6 dello Schema e non solo il comma 2 dell’articolo stesso.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 2,commi 1, 3 e 4 della L. 67/2014 sulla delega al Governo in ordine alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di sanzioni civili.
Vengono, in particolare, indicati gli articoli del codice penale che sono integralmente ed espressamente abrogati tra cui i seguenti: 594 (Ingiuria), 627(Sottrazione di cose comuni) e 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), i delitti di cui al libro II, titolo VII, capo Hl, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491(ossia dei documenti privati equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena), 485 (Falsità in scrittura privata) e 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato).
Sono stati, invece, esclusi dall’intervento normativo le fattispecie di reato di cui agli articoli 631(Usurpazione), 632 (Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi) e 633 (Invasione dì terreni o edifici) del C.P., che presentano una offensivista elevata.
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Commissione Giustizia Camera:
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Commissione Giustizia Senato:
-rilevata, tra l’altro, in merito all’articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, recante modifiche all’articolo 491-bis del codice penale, in materia di documenti informatici, l’opportunità di ricomprendere nell’ambito di applicazione di tale previsione anche i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena;
– espressa l’opportunità di riformulare l’articolo 6 dello schema, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 8-bis della L. 689 del 1981, in materia di reiterazione delle violazioni amministrative;
-raccomandato l’inserimento di un comma aggiuntivo tra le disposizioni transitorie del testo, secondo il quale nel caso di procedimenti penali per le violazioni trasformate in illeciti con sanzioni pecuniarie civili dallo Schema di DLgs, e definiti, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
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