Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 gennaio u.s., n. 100, ha approvato, tra l’altro i seguenti provvedimenti:
–un disegno di legge, in esame preliminare, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2015).
Il testo modifica o integra alcune disposizioni nazionali vigenti per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene in diversi settori tra cui:
Energia
I soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri possono essere certificati quali gestori della linea stessa. (procedura di infrazione 2014/2286)
SOA, anche solo la sede operativa in Italia
La norma prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) abbiano l’obbligo di avere in Italia anche solo una sede operativa e sostituisce il precedente obbligo di stabilire nel nostro Paese la sede legale. (Procedura di infrazione 2013/4212);
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il decreto interviene a modificare 12 norme e ad abrogarne 46, realizzando una prima razionale semplificazione del sistema normativo, riferita ad ambiti tematici importanti, nell’ottica di incrementare l’efficacia delle leggi facilitandone l’attuazione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione.
Sono quindi depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale. Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti;
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura;
– un decreto legislativo, in esame preliminare, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE;
– un decreto del Presidente della Repubblica, in secondo esame preliminare, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo. Il provvedimento assorbe in un testo unico tutte le disposizioni oggi vigenti per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica.
Rispetto al primo esame preliminare, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato sia a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore – che dal 19 novembre al 19 dicembre scorso hanno potuto presentare sul sito del ministero dell’Ambiente osservazioni e proposte di modifica – sia sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata.
Tra le principali novità introdotte anche a seguito della consultazione pubblica:
- l’allineamento della normativa italiana a quella europea e un più stretto raccordo, proprio in termini normativi, con le procedure di valutazione di impatto ambientale;
- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli Uffici pubblici. In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa cui erano costretti i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo, obbligati, finora, ad attendere la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- il rafforzamento del sistema dei controlli e una disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- tempi certi in cui ARPA e APPA svolgano le attività di analisi.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, tra l’altro, della seguente:
– Legge Regione Trentino Alto Adige n. 25 del 23/11/2015 “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con il d.lgs. n. 118/2011, violando l’articolo 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione, nonché gli articoli 5 e 119 della Costituzione;
e la non impegnativa, tra l’altro, delle seguenti:
– Legge Regione Valle D’Aosta n. 18 del 10/11/2015 “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.”;
– Legge Regione Sardegna n. 29 del 23/11/2015 “Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza”;
– Legge Regione Calabria n. 19 del 27/11/2015 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria”;
– Legge Regione Calabria n. 25 del 27/11/2015 “Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 (misure in materia di ottimizzazione della produttività’ del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del consiglio regionale)”;
– Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 28 del 27/11/2015 “Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)”.