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Approvati, tra l’altro, i decreti attuativi della Riforma Madia relativi in particolare alla conferenza dei servizi, SCIA, società a partecipazione pubblica, servizi pubblici locali e autorità portuali.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 101 del 20 gennaio 2016

21 Gennaio 2016
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio u.s., n. 101, ha approvato in esame preliminare, tra l’altro, i seguenti provvedimenti di attuazione della L. 124/2015 (Riforma Madia)
 
– un decreto legislativo recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico il decreto provvede alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale. In luogo delle attuale 24 Autorità portuali, si istituiscono 15 Autorità di sistema portuale, che avranno sede nei porti definiti core secondo la normativa europea. Sono inoltre introdotte norme di semplificazione fra cui lo sportello unico doganale, lo sportello unico amministrativo e lo sportello unico di controllo. Si dispone altresì un efficientamento degli organi di governo per le Autorità di sistema portuale;
 
– un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell’amministrazione. L’accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni;
 
– un decreto legislativo recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Nello specifico il decreto provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni. È previsto l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale;
 
– un decreto legislativo recante norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl). Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate;
 
– un decreto legislativo recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Nello specifico al fine di garantire qualità e efficienza dei servizi per i cittadini sono previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli dimensionali di ambiti, almeno provinciali, di erogazione dei servizi;
 
– un decreto legislativo recante norme di attuazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un’identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni;
 
– un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare;
 
– un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta;
 
– un decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività.
 
E’ stato, altresì, approvato in via preliminare:
 
– un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Nello specifico la finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Lo schema di decreto legislativo chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a:
–      mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
–      mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Vengono poi individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). È inoltre richiamato il principio secondo il quale i finanziatori e gli intermediari del credito basano la propria attività sulle informazioni riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare da quest’ultimo comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
È previsto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, precisi le caratteristiche degli annunci pubblicitari, le relative modalità di divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo.
Si prevede il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell’offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.
 
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa, in particolare, delle seguenti:
 
– Legge Regione Sicilia n. 29 del 20/11/2015 “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
 
– Legge Regione Liguria n. 20 del 01/12/2015 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio”.
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