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Guida senza patente: nessuna conseguenza sul piano penale ma sanzione amministrativa (pecuniaria) anche fino a 30.000 euro. Stessa sanzione a chi circola con una macchina operatrice senza titolo. Una circolare ministeriale chiarisce come cambia l’articolo 116 del Codice della Strada per effetto del D.Lgs. 8/2016 in vigore dal 6 febbraio

Archivio, Edilizia e territorio

Codice della Strada: depenalizzata la guida senza patente

10 Febbraio 2016
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La depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016 (v. anche news Ance del 5 febbraio 2016) in vigore dal 6 febbraio scorso interessa anche il Codice della Strada e in particolare l’articolo 116 nella parte in cui disciplina le conseguenze a carico dei conducenti per: guida senza patente o con patente di categoria diversa da quella prescritta, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
 
Per effetto delle nuove disposizioni tale infrazione non costituisce più reato punito con l’ammenda (ossia con pena pecuniaria dovuta per le contravvenzioni di natura penale) ma illecito amministrativo soggetto al pagamento di una somma di denaro, salvo il caso della reiterazione nel comportamento.
 
La depenalizzazione, come chiarito nella circolare del ministero dell’Interno n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016, che precisa la portata della nuova disposizione, si applica anche all’ipotesi di guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa da quella prescritta in relazione alla tipologie del veicolo (es. eccezionale).
In quanto riclassificate come violazioni amministrative (e non più penali) ad esse si applicheranno le disposizioni del titolo VI del Codice della strada conformemente a quanto previsto dall’articolo 194 CdS.
 
La sanzione amministrativa pecuniaria, che si applica ora agli illeciti depenalizzati (tra cui le fattispecie ricordate prima), va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro. Finora veniva applicata, invece, l’ammenda da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro. La circolare precisa che è consentito il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta pari al minimo edittale vale a dire 5.000 euro. Il pagamento in misura ridotta però non si applica per il caso delle macchine agricole od operatrici.
 
E’ altresì riconosciuta la possibilità per il trasgressore di pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell’illecito un somma ulteriormente ridotta del 30% (ossia 3.500 euro).
 
Resta ferma l’applicazione del fermo amministravo del veicolo su cui la circolare fornisce opportuni chiarimenti così come sulla recidiva avvenuta nel biennio dalla prima violazione costituente (ora) illecito depenalizzato.
 
 
 
In Allegato: circolare ministero Interno

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