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Sono stati ripartiti tra le Regioni 185 milioni di euro del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, destinati a finanziare indagini di microzonazione sismica e interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione e demolizione di edifici privati e pubblici

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Rischio sismico – ripartizione tra le Regioni di 185 milioni di euro del Fondo per la prevenzione

22 Febbraio 2016
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Sono state ripartite tra le Regioni le risorse dell’annualità 2014 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito a seguito del terremoto in Abruzzo dall’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e disciplinato, per la stessa annualità, dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  26 ottobre 2015 (di seguito Ordinanza – si veda a riguardo la nota Ance del 5 novembre 2015 “Sbloccati 195 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico negli edifici“).

La suddivisione è stata stabilita con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2016.

In particolare, dei complessivi 195,6 milioni di euro resi disponibili, sono stati ripartiti circa 185 milioni, destinati alla copertura finanziaria delle seguenti tipologie di intervento:

a)     Indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;

b)    Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica.

Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota destinata agli interventi di cui alle presenti lettere b) e c), dedotto l’importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

E’ anche consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell’emergenza, eventualmente valutato attraverso l’analisi della Condizione limite per l’emergenza di cui all’articolo 18 dell’Ordinanza.

c)     Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Per la tipologia a), le risorse stanziate per il 2014 ammontano a circa 16 milioni di euro; per le categorie b) e c), le risorse sono pari a circa 169 milioni di euro. La parte restante del Fondo, assegnata ad altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, è invece gestita a livello centralizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Entro il 27 marzo 2016 ogni Regione comunicherà al Dipartimento della Protezione Civile la somma da destinare agli interventi di cui alla lettera c), corrispondente a una quota tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato per le tipologie b) e c). Si sottolinea che possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) le Regioni che fruiscono di un finanziamento per le categorie b) e c) inferiore a 2.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza.

Di seguito la tabella di ripartizione del Fondo per l’annualità 2014 (la quota relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari a quasi 928.000 euro, è acquisita al bilancio dello Stato).

 

Regione

N° Comuni[1]

Finanziamento lettera a)

Finanziamento

lettere b) + c)

Abruzzo

276

1.153.233,00

12.253.100,60

Basilicata

117

710.681,63

7.550.992,33

Calabria

402

2.274.773,62

24.169.469,75

Campania

426

2.207.914,25

23.459.088,93

Emilia – Romagna

283

985.281,61

10.468.617,08

Friuli – Venezia Giulia

202

562.732,41

5.979.031,90

Lazio

299

984.207,63

10.457.206,07

Liguria

111

170.285,30

1.809.281,31

Lombardia

202

183.329,60

1.947.877,03

Marche

239

739.066,71

7.852.583,75

Molise

134

814.487,46

8.653.929,27

Piemonte

141

127.667,84

1.356.470,84

Puglia

84

709.435,51

7.537.752,32

Sicilia

282

2.233.201,27

23.727.763,52

Toscana

247

658.532,03

6.996.902,77

Umbria

92

757.504,17

8.048.481,86

Veneto

335

647.861,69

6.883.530,43

Totale

3872

15.920.195,73

169.152.079,76

 

L’art. 3 del decreto di ripartizione delle risorse disciplina il monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo. Sono previste procedure informatizzate per la trasmissione, tra Comuni, Regioni e Protezione Civile, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici e di edifici privati, ecc. 

Per quanto riguarda l’attivazione dei finanziamenti di cui alla lettera c), i Comuni destinatari dei fondi provvederanno a pubblicizzare l’iniziativa mediante l’affissione di un bando nell’Albo pretorio e sul sito  web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire di presentare la richiesta di finanziamento secondo la modulistica riportata nell’allegato 4 all’Ordinanza, entro 60 giorni dall’affissione/pubblicazione del bando.

Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato 3 all’Ordinanza.

I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.

Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza.

Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e del  relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza.

L’importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza, è così stabilito:

–       Rafforzamento locale: 100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

–       Miglioramento sismico: 150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

–       Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore e l’ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell’allegato 6 all’Ordinanza.

 

 


[1] I Comuni sono elencati all’Allegato 7 dell’OPCM n. 4007/2012.

 

23767-Allegato 2 decreto 14 dic 2015.pdfApri

23767-Allegato 1 decreto 14 dic 2015.pdfApri

23767-Decreto 14 dic 2015.pdfApri
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