A seguito della recente nota dell’ANAC sulla qualificazione pubblicistica dei Fondi paritetici interprofessionali, il Ministero del lavoro ha chiarito che i finanziamenti dei piani formativi, sia tramite il Conto Formazione sia tramite il Conto di sistema, non possono configurarsi come affidamento di appalto pubblico di servizi.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che il Ministero del lavoro, con l’allegata circolare n. 10/2016, ha fornito i dovuti chiarimenti sulla qualificazione pubblicistica dei Fondi paritetici interprofessionali, affermata dall’ANAC con la nota del 15 gennaio scorso.
Nel rammentare il vigente quadro normativo sui Fondi e nel fornire una disamina delle differenti interpretazioni, anche giurisprudenziali, il dicastero ribadisce, innanzitutto che, sebbene non sussistano dubbi sulla natura giuridica dei Fondi quali soggetti di diritto privato, ai sensi della legge n. 388/2000, tale veste giuridica non è di per sé sufficiente ad escluderne la qualificazione di organismi di diritto pubblico, derivante, secondo l’ANAC e come affermato dal Consiglio di Stato, dalla natura del contributo integrativo dello 0,30%.
Questo infatti rappresenta una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 della Costituzione e contribuisce, pertanto, ad alimentare il bilancio dello Stato.
Peraltro, la definizione di organismo di diritto pubblico deriva anche dall’art. 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici, in quanto i parametri ivi individuati sono tutti ravvisabili in capo ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
La nota dell’ANAC ha quindi asserito che i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’Autorità stessa sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10, del Codice dei contratti pubblici. La sussistenza del suddetto profilo oggettivo non può essere affermata in astratto, ma deve necessariamente essere accertata caso per caso, in base ai parametri normativi sopra richiamati.
Il dicastero chiarisce, tuttavia, che due sono le fattispecie operative che caratterizzano l’attività dei fondi:
A seguito delle indicazioni ministeriali, Fondimpresa ha pertanto comunicato, sul proprio sito web, la ripresa dell’approvazione e del finanziamento dei piani formativi presentati sugli Avvisi del Conto di Sistema, sugli Avvisi con contributo aggiuntivo e sul Conto Formazione, secondo le regole sinora adottate, in attesa di nuove procedure del dicastero che consentano di declinare il principio di trasparenza di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 150/2015.
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