CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (DDL 2953/C).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art. 1
Viene integrato il criterio di delega concernente la riforma del processo di cognizione di primo grado (lettera a) prevedendo, tra l’altro, l’applicazione del rito sommario di cognizione, ridenominato “rito semplificato di cognizione di primo grado” a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro nonché prevedendo la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014 anche per le controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c.
Emendamenti 1.100 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari, 1.701 dei Relatori e subemendamenti nn. 7 e 8 a firma di parlamentari
Viene integrato il criterio di delega concernente la riforma delle procedure di esecuzione forzata (lettera d) con specifiche previsioni attinenti, tra l’altro, la vendita di beni immobili con modalità telematiche, l’impignorabilità dei beni mobili, l’espropriazione di beni indivisi e la liberazione degli immobili pignorati all’atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l’immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore.
Emendamenti 1.203 (nuova formulazione) e 1.204 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene integrato il criterio di delega concernente il potenziamento dell’istituto dell’arbitrato (lettera e) prevedendo il riordino dell’arbitrato in materia societaria per il quale vengono dettati specifici criteri tra cui l’estensione del campo d’applicazione dell’istituto ed il coordinamento della disciplina dell’arbitrato con le nuove competenze attribuite al tribunale delle imprese.
Emendamento 1.217 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene integrato il criterio di delega concernente l’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico (lettera h) prevedendo, tra l’altro, che l’indice nazionale degli indirizzi PEC di cui all’art. 6-bis del Dlgs 82/2005 deve contenere anche i dati identificativi di tutte le imprese nonché l’obbligo per l’avvocato – quando il destinatario è un’impresa o un professionista – di effettuare la notificazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
Emendamento 1.800 dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Vengono abrogate le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 48 a 68 della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi, con contestuale applicazione del rito del lavoro, con alcune specifiche previsioni. In particolare, viene disposto che alla trattazione delle controversie sulla validità, l’efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell’art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice che deve trattarli e definirli con particolare speditezza. I dirigenti degli uffici giudiziari vigileranno sull’osservanza della suddetta disposizione. Viene, inoltre, specificato che i giudizi già introdotti con il rito speciale prima dell’entrata in vigore della suddetta legge delega dovranno essere definiti in base al vecchio rito.
Emendamenti identici 1.0500 dei Relatori e 1.0501 a firma di Parlamentari
Il provvedimento, di iniziativa governativa, è volto, attraverso lo strumento della delega legislativa, a garantire – come indicato nella relazione illustrativa – un processo civile più lineare, comprensibile e veloce. In sintesi si possono delineare tre aree di intervento: il tribunale delle imprese, il tribunale della famiglia e della persona e il processo civile. Per quanto attiene alla prima area l’obiettivo è la valorizzazione dei risultati raggiunti con l’istituzione delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, estendendone le competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa. La competenza si estende alle seguenti materie: a) controversie in materia di concorrenza sleale; b) pubblicità ingannevole; c) azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo; d) controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo; e) controversie societarie relative (anche) a società di persone; f) controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.