Alla luce del d.lgs. n. 80/15, che ha innovato il d.lgs. n. 151/2001, l’Inps ha fornito istruzioni riguardo all’indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
L’Inps, con l’allegata circolare n. 42/2016, ha fornito istruzioni operative riguardo all’indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce delle disposizioni sulla materia contemplate dal d.lgs. n. 80/15, innovativo del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità), nonché del d.lgs. n. 148/15 che ne ha esteso la portata agli anni successivi al 2015.
Due sono gli aspetti approfonditi:
L’Istituto precisa che, in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare, in base alla contribuzione “dovuta”, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi (art. 26, d.lgs. n.80/2015).
La contribuzione “dovuta” non è utile, invece, ai fini del riconoscimento dell’indennità di congedo parentale, per la quale rimane condizione necessaria il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
Nel riportare una serie di casistiche a titolo esemplificativo, l’Istituto fornisce, infine, indicazioni sull’istruttoria per l’erogazione e il pagamento delle prestazioni.
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