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L’Associazione, ascoltata in Commissione Agricoltura sui testi volti al contrasto dello sfruttamento del lavoro, ha evidenziato, la necessità di circoscrivere la confisca obbligatoria all’autore dell’illecito, soffermandosi, altresì, su Durc on line e definizione degli indici di congruità della manodopera.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL sul caporalato: l’audizione dell’ANCE al Senato

8 Marzo 2016
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Si è svolta oggi, 8 marzo, l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Agricoltura del Senato nell’ambito dell’esame dei disegni di legge recanti “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (DDL 2217/S) e “Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato” (DDL 2119/S), di iniziativa, rispettivamente, governativa e parlamentare.
 
Gabriele Buia, Vice Presidente ANCE per le Relazioni industriali e gli affari sociali, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, la condivisione sull’intento dei disegni di legge, volti a garantire un lavoro regolare e a contrastare fenomeni di intermediazione illecita che, oltre ad alterare la leale concorrenza tra le imprese, generano distorsioni nel mercato anche a discapito della sicurezza dei lavoratori.
Al riguardo, ha, altresì, ricordato l’impegno dell’Associazione, che unitamente a tutte le parti sociali dell’edilizia, ha da sempre contrastato, tramite Avvisi comuni e interventi presso le sedi istituzionali, i fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, richiedendo azioni mirate volte al controllo e a garanzia di un lavoro regolare, qualificato e in sicurezza. Il contrasto al lavoro sommerso è, infatti, per l’ANCE, un processo imprescindibile per consentire alle imprese che rispettano la legalità di operare in un mercato leale e che porti anche alla valorizzazione della manodopera regolarmente impiegata.
 
Entrando nel merito delle previsioni contenute nel disegno di legge governativo (2217/S) ha, quindi, rilevato come nel testo, orientato al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro nel settore dell’agricoltura, siano state introdotte disposizioni di portata generale. Si tratta, in particolare, dell’inserimento, dopo l’art. 603-bis del codice penale recante “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, degli artt. 603-bis1 (circostanza attenuante) e 603-bis2 (confisca obbligatoria).
Nello specifico, la prima norma prevede la possibilità di ridurre la pena da un terzo alla metà per coloro che si siano effettivamente adoperati per evitare che l’attività delittuosa porti conseguenze ulteriori, per fornire prove o per individuare altri responsabili.
Con la seconda disposizione si prevede invece che, in caso di condanna o di applicazione della pena per intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea.
 
A quest’ultimo riguardo, il Vice Presidente Buia ha evidenziato che l’utilizzo della locuzione  “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto”, risulta particolarmente ampio e generico per poterne comprendere effettivamente la portata, in particolare, con riferimento ad un settore, quale quello dell’edilizia, per il quale potrebbe anche intendersi il cantiere o l’opera realizzata presso il cantiere stesso. L’opera edile è, infatti, il frutto dell’attività complessiva di una serie di attori, (appaltatori, subappaltatori, fornitori con posa in opera etc.), la cui presenza nel cantiere è connotata dalla molteplicità e dalla mobilità di numerosi operatori il cui controllo puntuale può essere non sempre agevole da parte di ciascuna impresa che concorre all’opera stessa. Tale previsione comporterebbe, quindi, notevoli ripercussioni nei confronti di tutta la filiera impegnata nell’appalto, non essendo possibile data la formulazione della norma, circoscrivere la responsabilità della condotta illecita.
 
Occorrerebbe, quindi, una precisazione più dettagliata circa “le cose” oggetto di confisca cui il testo fa riferimento, nonché alle modalità con le quali dovrebbe operare la confisca stessa.
In proposito, il Vice Presidente ha ricordato che lo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), che disciplinal’istituto della sospensione, ne prevede l’applicazione solo per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (laddove venga riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro). Sul punto è intervenuta, altresì, la Circolare n. 33/2009 del Ministero del Lavoro che ha chiarito come l’istituto della sospensione debba essere “relativo alla parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” e gli effetti del provvedimento debbano pertanto essere circoscritti alla singola unità produttiva rispetto ai quali si sono verificati i presupposti del provvedimento stesso (nel caso dell’edilizia all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere).
 
Con riferimento alle norme del disegno di legge di iniziativa parlamentare (DDL 2119/C), il Vice presidente si è soffermato, in particolare, sull’articolo 3 del testo che introduce, come più volte auspicato dall’ANCE, l’obbligo di inserire, all’interno dei bandi e del capitolato di gara, una clausola che sancisca “l’obbligo per l’aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni dei datori sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Sul punto, ha rilevato l’opportunità di integrare la norma con quanto previsto dalla legge delega sugli appalti pubblici (L.11/2016), ovvero che “i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente” (art.1, comma 1, lettera ggg).
 
Con riguardo all’articolo 4 del testo, che demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione degli indici di congruità della manodopera, ha, altresì, evidenziato, che in attuazione della legge finanziaria del 2007, L.296/2006 (art.1, commi 1173 e 1174), che aveva previsto l’introduzione degli indici di congruità per promuovere la regolarità contributiva, le parti sociali dell’edilizia hanno già provveduto ad elaborare gli indici di congruità di incidenza della manodopera sul valore dell’opera, valevoli per il settore edile.
Con specifico accordo tra tutte le parti sociali di settore, era stato, altresì, previsto che l’attestazione della congruità dovesse essere effettuata dalle Casse Edili competenti territorialmente e che l’attestazione della stessa dovesse essere effettuata, nei lavori privati, al completamento dell’opera, mentre nei lavori pubblici in occasione del rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva) per il saldo finale. Tale ultima previsione ha trovato conferma anche nell’ambito del Codice degli appalti (art. 118, comma 6 bis, del D.Lgs 163/2006).
 
Sarebbe, quindi, auspicabile che, in fase di individuazione degli indici di congruità per tutti i settori, si faccia salvo quanto già previsto sul tema dalle parti sociali dell’edilizia. Al contempo  al fine di dare attuazione anche a quanto previsto nella riforma del codice appalti, occorrerebbe  un ripensamento, quanto meno per l’edilizia, dell’attuale disciplina del DOL (Durc on Line) che per come strutturato attualmente, non consentela verifica della congruità della manodopera a fine lavoro sullo specifico cantiere. 
Si veda precedente del 7 marzo 2016.

Si allega il documento con il dettaglio delle proposte ANCE consegnato agli atti della Commissione.

23985-Documento con le proposte ANCE.pdfApri
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