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DDL sulla delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (DDL 2953/C) - Schema di D.Lgs sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Atto 256).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 10/C della settimana dal 7 marzo all’11 marzo 2016

14 Marzo 2016
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (DDL 2953/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
 
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
 
Art. 1
Nell’ambito della delega al riordino del Tribunale delle imprese, vengono eliminate dalla razionalizzazione delle competenze per materia del suddetto Tribunale, le controversie in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall’art. 3, c.2,lett.f, del D.Lgs 168/2003.
Emendamento 1.7 a firma di Parlamentari
 
Nell’ambito della delega al riordino del processo di cognizione di primo grado, viene integrato il criterio sulla valorizzazione degli istituti di conciliazione prevedendo che il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari.
Emendamento 1.357 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Sempre nell’ambito della delega al riordino del processo di cognizione di primo grado, viene riscritto il criterio concernente la previsione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014 per le controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. In particolare viene precisato che la negoziazione non costituisce condizione di procedibilità dell’azione e che le controversie non devono avere ad oggetto diritti indisponibili.
Emendamento 1.600 della Commissione e subemendamenti nn. 4 (nuova formulazione) e 7 a firma di parlamentari
 
Nell’ambito della delega al riordino delle procedure di esecuzione forzata (lettera d) viene integrato il criterio concernente la liberazione degli immobili pignorati all’atto della nomina del custode. In particolare, viene previsto che quando l’immobile pignorato è l’abitazione principale del debitore il momento ultimo per l’emanazione dell’ordine di liberazione è costituito dall’aggiudicazione o dall’assegnazione, fermo restando il potere del giudice dell’esecuzione di emetterlo anteriormente.
Emendamento 1.410 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Sempre nell’ambito della delega al riordino delle procedure di esecuzione forzata viene introdotto, tra l’altro, un ulteriore criterio volto a riconoscere al creditore il potere di fare istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le modalità e i termini di deposito da parte del creditore assegnatario della dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di quest’ultimo di volerne profittare e prevedendo che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore, a favore del quale è fatto il trasferimento in caso di mancato tempestivo deposito delle predette dichiarazioni.
Emendamento 1.411 a firma di Parlamentari
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Il provvedimento, di iniziativa governativa, è volto, attraverso lo strumento della delega legislativa, a garantire – come indicato nella relazione illustrativa – un processo civile più lineare, comprensibile e veloce. In sintesi si possono delineare tre aree di intervento: il tribunale delle imprese, il tribunale della famiglia e della persona e il processo civile. Per quanto attiene alla prima area l’obiettivo è la valorizzazione dei risultati raggiunti con l’istituzione delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, estendendone le competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa. La competenza si estende alle seguenti materie: a) controversie in materia di concorrenza sleale; b) pubblicità ingannevole; c) azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo; d) controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo; e) controversie societarie relative (anche) a società di persone.
 
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
 
 
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
 
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).
 
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in oggetto (al riguardo si veda notizia “In Evidenza del 10 marzo 2016).
 
Testo del parere
 
Lo Schema di D.Lgs dà attuazione alla direttiva 2014/17/UE, che introduce un quadro normativo armonizzato a livello UE in materia di offerta di contratti di credito immobiliare (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile) al consumatori. Il testo modifica il D.Lgs 385/1993 (TUB) e il D.Lgs 141/2010 (sui contratti di credito ai consumatori), prevedendo, in particolare: l’applicazione delle nuove norme ai contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile ad uso residenziale o volto all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato con esplicita esclusione di alcune tipologie di contratto (tra cui i contratti di credito mediante i quali il datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAG inferiore a quello di mercato); individuazione di canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori; obblighi precontrattuali di informazione in capo a finanziatori e intermediari del credito e di chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG); verifica del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dal finanziatore prima della conclusione del contratto di credito; applicazione di standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca; adozione di procedure per gestire l’inadempimento del consumatore in difficoltà nei pagamenti; previsione che l’Osservatorio del mercato immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle entrate, assicuri il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettui le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziali.
 
Per il parere reso dal Senato si veda la Sintesi n. 10/2016.
 
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
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