SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali” (DDL 1917/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo approvato dalle Commissioni rinite Affari Esteri e Difesa.
Il provvedimento, in particolare, prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l’operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all’estero ed accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di beni e servizi. I Ministeri della Difesa dell’Interno e dell’Economia vengono, altresì, autorizzati, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali appositamente istituito presso il Ministero dell’Economia. Tali acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle missioni internazionali, con particolare riferimento, tra l’altro, alla revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto e all’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative. Viene, inoltre, stabilito che, nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in oggetto (al riguardo si veda notizia “In Evidenza del 10 marzo 2016).
Lo Schema di D.Lgs dà attuazione alla direttiva 2014/17/UE, che introduce un quadro normativo armonizzato a livello UE in materia di offerta di contratti di credito immobiliare (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile) al consumatori. Il testo modifica il D.Lgs 385/1993 (TUB) e il D.Lgs 141/2010 (sui contratti di credito ai consumatori), prevedendo, in particolare: l’applicazione delle nuove norme ai contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile ad uso residenziale o volto all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato con esplicita esclusione di alcune tipologie di contratto (tra cui i contratti di credito mediante i quali il datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAG inferiore a quello di mercato); individuazione di canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori; obblighi precontrattuali di informazione in capo a finanziatori e intermediari del credito e di chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG); verifica del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dal finanziatore prima della conclusione del contratto di credito; applicazione di standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca; adozione di procedure per gestire l’inadempimento del consumatore in difficoltà nei pagamenti; previsione che l’Osservatorio del mercato immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle entrate, assicuri il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettui le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziali.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.