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Fornite dall'Inps, con la circolare n. 52/2016 le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo dell'11,50 per le imprese edili

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Riduzione 11,50% in edilizia: Inps, Circolare n. 52/2016

24 Marzo 2016
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Fornite dall’Inps, con l’allegata Circolare n. 52 del 17 marzo scorso, le indicazioni operative per l’ammissione e il godimento della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 della L. n. 341/95 e s.m.i. e confermata, anche per il 2015, dal decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Mef, del 1° dicembre 2015, pubblicato nella sezione pubblicità legale del ministero stesso lo scorso 20 gennaio (cfr. Comunicazione Ance del 14/01/2016).
 
Nel ricordare che il beneficio in parola consiste in una riduzione, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistiche, nella misura dell’11,50% e si applica esclusivamente con riferimento agli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e con esclusione, dunque, dei lavoratori a tempo parziale, ha chiarito quanto segue.
 
L’agevolazione interessa i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici da 41301 a 41305, nonché caratterizzati con i codice Ateco 2007 da 412000 a 439909. La stessa compete, inoltre, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015 e non trova applicazione sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4 L. n. 845/78).
 
Specificato, inoltre, che l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
  • rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006 (Durc regolare per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale), fermi restando gli altri obblighi di legge e quanto previsto dai Ccnl;
  • rispetto di quanto previsto dal co. 1, art.1 della L. n. 389/89, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Ribadito, altresì, che la riduzione contributiva non spetta per i lavoratori per i quali siano già previste altre agevolazioni contributive (ad es. assunzione dalle liste di mobilità o esonero triennale per assunzione a tempo indeterminato) e in presenza di contratti di solidarietà, qualora sia applicata la riduzione d’orario.
 
Con riferimento, poi, alle modalità operative, è stato chiarito che le richieste per la riduzione contributiva relativa all’anno 2015 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica con il modulo “Ris-Edil”, nella sezione “comunicazioni on line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
 
In caso di esito positivo, verrà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo di paga da agosto 2015 ad aprile 2016, mentre per le istanza già inviate che hanno determinato l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N, fino a dicembre 2015, è stato chiarito che i sistemi informatici provvederanno a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.
 
È stato poi specificato che lo sgravio è, in ogni caso, riferito al periodo che va da gennaio a dicembre 2015 e, pertanto, il codice L206 non potrà essere utilizzato, mentre dovrà essere utilizzato il codice L2017 riferito al recupero degli arretrati.
 
Con riferimento, invece, ai casi di matricole sospese o cessate e alla gestione degli operai non più in forza, si rimanda alla modalità indicate nella nota allegata.
 
Chiarito, infine, che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive Uniemens con competenza fino al mese di aprile 2016; le domande relative all’applicazione della riduzione contributiva, riferite all’anno 2015, potranno, dunque, essere inviate fino al 15 maggio 2016.

24152-Circolare Inps n. 52 del 17-03-2016.pdfApri
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