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Nel testo che rivede la disciplina degli enti del terzo settore, inclusa l’impresa sociale, viene confermata l’esclusione dall’ambito applicativo della riforma per sindacati e associazioni di rappresentanza di categorie economiche.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL di delega per la riforma del Terzo settore: via libera dal Senato in seconda lettura

1 Aprile 2016
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L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge recante” Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” (DDL 1870/S – Relatore Sen. Stefano Lepri del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
 
Il provvedimento, come approvato, conferisce una delega al Governo – da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge – per la disciplina del Terzo settore, di cui viene data apposita definizione, dalla quale sono esclusi, tra gli altri, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
 
Tra gli ambiti di intervento della delega vengono indicati, in particolare:
-il riordino e la revisione organica della disciplina speciale, e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore;
-la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro;
-la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
 
Viene disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi che include anche l’espressione del parere da parte delle Commissioni Parlamentari competenti. Viene, altresì, previsto che il Governo potrà adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
 
Nel corso dell’esame sono state approvate numerose modifiche ai principi e criteri direttivi. In particolare, con riferimento:
 
-alla delega per la revisione della disciplina contenuta nel codice civile (titolo II del libro primo) in tema di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, vengono inseriti tra i principi e i criteri direttivi:
·         quello volto a definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
·         quello volto a disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs 6/2003;
 
-alla delega per il riordino e la revisione della disciplina speciale, e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore:
·         viene modificato il principio/criterio direttivo sull’individuazione delle attività di interesse generale, prevedendo che le predette attività, che caratterizzano gli enti del Terzo settore, siano individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal Dlgs 460/1997 e dal Dlgs 155/2006;
 
·         vengono, altresì, inseriti nuovi principi e i criteri direttivi, tra cui: individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore; individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto;
 
-alla delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale vengono modificati alcuni principi e i criteri direttivi prevedendo:
·         la qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità indicate dal provvedimento, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti espressamente indicati, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
·         l’individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa nell’ambito delle attività di interesse generale previste dal provvedimento;
·         forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale,
·         Viene inserito un nuovo principio/criterio direttivo volto a prevedere per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale l’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
 
-con riferimento alla delega per la disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore:
·         viene modificato il principio e/o criterio direttivo sull’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolative gli investimenti, prevedendo l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;
·         viene prevista l’istituzione della “Fondazione Italia Sociale” con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
 
 Il provvedimento torna alla Camera dei Deputati per la terza lettura.
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