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Conferita la delega al Governo per la riforma organica delle procedure concorsuali con l’indicazione di principi e criteri direttivi. Sui decreti attuativi previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa: avvio dell’esame alla Camera

21 Aprile 2016
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E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (DDL 3671/C – Relatori On. Alfredo Bazoli del Gruppo PD e On. David Ermini del Gruppo PD).
Sul provvedimento la Commissione intende procedere all’espletamento di un’indagine conoscitiva sui contenuti del provvedimento che rappresenterà, tra l’altro, un’occasione anche per monitorare gli effetti della riforma realizzata con il richiamato decreto legge n. 83 del 2015.
 
Principali contenuti del provvedimento:
 
-Conferimento della delega al Governo (art. 1)
Il provvedimento conferisce una delega al Governo per l’emanazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L 3/2012; per il riordino dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al Dlgs 270/1999 e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui Dl 347/ 2003; nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia e, con riferimento al riordino dell’amministrazione delle grandi imprese in crisi, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Sui decreti è previsto il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati.
 
-Principi generali di delega (art. 2)
Vengono indicati i principi generali della riforma cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega ed, in particolare i seguenti:
·         sostituire il termine « fallimento » e i suoi derivati con espressioni equivalenti, quali « insolvenza » o « liquidazione giudiziale »;
·         eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
·         introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
·         dare priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
·         adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;
·         assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, con esclusione dei soli enti pubblici;
·         uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
·         ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
·         armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.
 
Procedura di concordato preventivo (art. 6)
Vengono dettati appositi principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il riordino della procedura di concordato preventivo, tra cui:
–          prevedere l’inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria;
–          procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
–          prevedere la suddivisione obbligatoria dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
–          disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea.
 
Esdebitazione (art. 8)
Vengono dettati appositi principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per la disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione giudiziale , tra cui:
–          prevedere anche per le società l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.
 
Sovraindebitamento (art. 9)
Vengono dettati appositi principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tra cui:
–          specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale;
–          disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore;
–          introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
–          prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento.
 
Privilegi (art. 10)
Viene previsto che nell’esercizio della delega  per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo proceda al riordino riducendo le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione.
 
Modifiche al codice civile (art. 13)
Viene, altresì, previsto che il Governo nell’esercizio della delega proceda alle necessarie modifiche del codice civile prevedendo tra l’altro:
–          il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
 
Amministrazione straordinaria (art. 15)
Vengono dettati appositi principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il riordino della disciplina delle amministrazioni straordinarie, tra cui:
–          introdurre un’unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell’insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall’articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;
–          concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
 
Vengono indicati specifici principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega con riferimento tra l’altro: alla disciplina della crisi dell’insolvenza dei gruppi di imprese, alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, alla procedura di liquidazione aziendale, alla disciplina del sistema delle garanzie reali immobiliari, alla riforma della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
 
Si veda al riguardo la notizia dell’Area fiscalità del 4 aprile u.s.
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