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Le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato hanno reso al Governo pareri favorevoli con numerose condizioni ed osservazioni sul provvedimento che introduce una nuova forma di accesso ai dati e ai documenti pubblici equivalente alla Freedom of information act (F.O.I.A) dei sistemi anglosassoni.

Archivio, Governo e Parlamento

Dlgs su revisione di norme in materia di corruzione, pubblicità, trasparenza:i pareri del Parlamento

22 Aprile 2016
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Le Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (Atto 267 – Relatori On. Anna Ascani del Gruppo parlamentare PD e Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo parlamentare PD), rendendo al Governo pareri favorevoli con numerose condizioni ed osservazioni alcune delle quali di contenuto sostanzialmente analogo.
 
Lo Schema di D.Lgs dà attuazione alla delega contenuta all’art.7 della L. n.124/2015 ( recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo – tra l’altro – una nuova forma di accesso ai dati e ai documenti pubblici (equivalente alla Freedom of information act -Foia- dei sistemi anglosassoni), per la quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni. In particolare si consente l’accesso anche ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali non sussistono specifici obblighi di pubblicazione.Vengono, inoltre, introdotte modifiche alla L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
 
Tra le condizioni di analogo contenuto si evidenziano, in particolare, le seguenti:
– all’art. 4, comma 1, lett. b) capoverso 1-bis, sull’attribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, si specifichi che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;

-all’articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Limiti all’accesso civico), comma 5» che disciplina il caso di rigetto dell’istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, sostituire l’ipotesi di silenzio-rigetto:
– con “l’obbligo del provvedimento espresso e motivato, analogamente a quanto previsto dall’art. 25 della L 241/1990” (condizione espressa dal Senato);
– “e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell’amministrazione” (condizione espressa dalla Camera);

– per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all’accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio amministrativo ulteriore;

-all’articolo 6, comma 2, capoverso «articolo 5-bis (Limiti all’accesso civico)», per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all’obbligo di disclosure, prevedere che il diniego all’accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela degli interessi pubblici e privati ivi elencati ed inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante redatte da organismi super partes, quali ad esempio l’ANAC, sentito il Garante della Privacy.
 
Tra le osservazioni di analogo contenuto si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
–valutare l’opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio (come indicato alla Camera) o una cabina diregiacon il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti (come indicato nelle premesse del parere del Senato);
 
–valutare l’opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l’accesso previsto dalla legge 241/1990 e quello previsto dal Dlgs 33/2013, così come modificato dal decreto in esame.
 
Tra le osservazioni espresse nel parere della Camera si evidenziano, altresì, le seguenti:
 
– valutare l’opportunità, con riferimento all’articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l’eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;  

–valutare l’opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all’articolo 41 comma 1, lettera f) e nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla L. n. 56/2014.
 
Tra le osservazioni espresse nel parere del Senato si evidenziano, altresì, le seguenti:
 
-valutare la necessità di individuare disposizioni sanzionatorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni che non ottemperano agli obblighi previsti dal provvedimento;
 
– all’articolo 5, comma 2, la disposizione ivi prevista deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, così come specificamente indicato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3 della legge di delega, con particolare riguardo al tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all’ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, nonché all’aggiornamento periodico di tali dati, ricorrendo ad adeguate forme di pubblicità sul sito www.soldipubblici.gov.it.
 
 
Lo Schema di decreto legislativo tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
In allegato i pareri delle Commissioni di Camera e Senato.
 
Si veda precedente del 25 febbraio 2016.

24496-Parere Commissione del Senato.pdfApri

24496-Parere Commissione della Camera dei Deputati.pdfApri
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