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Entra in vigore il 31 maggio il nuovo Conto termico che aggiorna e semplifica le modalità di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica negli edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

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Conto termico: le nuove regole di incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili

6 Maggio 2016
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Dal 31 maggio 2016 è in vigore il nuovo Conto Termico, disciplinato dal decreto 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
 
Il decreto, sostituendo il precedente Conto Termico emanato a fine 2012, aggiorna e semplifica le modalità di incentivazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
 
Rispetto alla previgente disciplina di incentivazione, permane la seguente suddivisione degli incentivi:
  • per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammesse solo le pubbliche amministrazioni. In questo caso, le agevolazioni sono costituite da un contributo economico definito come una percentuale del costo dell’intervento;
  • per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati. In tal caso, l’incentivo è proporzionale alla produzione stimata di energia.
Le risorse complessivamente messe a disposizione per il meccanismo incentivante sono pari a una spesa cumulata annua di 900 milioni di euro, di cui 700 riservati ai soggetti privati e 200 ai soggetti pubblici.
 
 
Interventi agevolabili
 
 
Il nuovo Conto Termico introduce nuove tipologie di intervento agevolabili.
Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica ammessi ad incentivo (solo per la pubblica amministrazione) sono i seguenti:
  • efficientamento dell’involucro edilizio (isolamento termico di pareti e coperture e sostituzione di serramenti);
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione (novità);
  • trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», con possibile ampliamento della volumetria fino al 25% (novità);
  • installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici, tra cui l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (novità).
Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (tanto per la pubblica amministrazione quanto per i privati), sono i seguenti:
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
  • installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (novità).
In alcuni casi, i requisiti dimensionali massimi per accedere agli incentivi sono stati aumentati rispetto al precedente decreto, come il tetto di potenza degli impianti di climatizzazione invernale (non più fissato a 1.000 kW bensì a 2.000 kW) o la superficie solare lorda massima dei collettori solari termici (innalzata da 1.000 a 2.500 m2).
 
 
Caratteristiche dell’incentivo
 
 
Come già per il previgente Conto Termico, l’incentivo è corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento (2 o 5 anni). E’ stata però innalzata, dai precedenti 600 euro a 5.000 euro, la somma massima dell’incentivo che può essere erogata in un’unica rata, qualora l’ammontare totale dell’incentivo stesso sia non superiore ad essa.
 
Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche, l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto in percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta, ad eccezione di alcuni tipi di intervento integrato e/o realizzato in zone climatiche E ed F, in cui tale percentuale è stata innalzata al 50% o al 55%, nonché degli interventi di trasformazione degli edifici pubblici in edifici a energia quasi zero[1], per i quali la percentuale è pari al 65%.
 
Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cui accedono sia i soggetti pubblici che quelli privati,l’incentivo annuo è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto.
 
In diversi casi, il valore massimo dell’incentivo è stato significativamente aumentato, ad esempio da 250.000 euro a 400.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio.
 
L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Una novità consiste però nel fatto che, limitatamente agli edifici di proprietà della Amministrazione pubblica e da essa utilizzati, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
 
Per accedere alle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono presentare domanda online sul sito del GSE attraverso il cosiddetto “Portaltermico”, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero 60 giorni dalla data in cui è resa disponibile sul sito del GSE la scheda-domanda di accesso all’incentivo.
 
Tutti i soggetti (sia privati che pubblici) possono comunque accedere agli incentivi anche avvalendosi dell’intervento di una ESCo, stipulando con essa un contratto di prestazione energetica o un contratto di servizio energia.
 
Inoltre, le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di presentare domanda attraverso una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo: in tal caso, un primo acconto sarà erogato all’avvio dei lavori e il saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto.
 
Si sottolinea che la procedura per accedere all’incentivo è stata razionalizzata e in parte semplificata.
 
Tra le principali novità, i tempi di pagamento della prima rata dell’incentivo sono stati ridotti da 180 giorni a 90 giorni a partire dall’attivazione del contratto. Inoltre, sono stati eliminati i “Registri” che nella precedente versione del Conto Termico erano previsti per gli interventi sugli impianti oltre una determinata soglia di potenza. E’ poi prevista la pubblicazione da parte del GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un “Catalogo degli apparecchi domestici”, per i quali la procedura di accesso al beneficio sarà ancora più snella.
 

Apposite Regole applicative contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell’incentivo saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 


[1] Con “edificio a energia quasi zero” si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema.

 

24653-Allegato II decreto 16 febbraio 2016.pdfApri

24653-Allegato I decreto 16 febbraio 2016.pdfApri

24653-Decreto 16 febbraio 2016 conto termico.pdfApri

24653-Nota di approfondimento Conto termico.pdfApri

24653-Allegato 8 Dlgs 102_2014.pdfApri

24653-Art. 11 Dlgs 28_2011.pdfApri

24653-Allegato 3 Dlgs 28_2011.pdfApri

24653-Tabella A art 7.pdfApri
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