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Pubblicati nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, riguardanti la formazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria, la sorveglianza sanitaria in caso di distacco del personale e la rimozione dell’amianto dagli impianti produttivi

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli su formazione, sorveglianza sanitaria e amianto

19 Maggio 2016
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La Commissione per gli interpelli ha risposto ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Si riportano di seguito gli interpelli più d’interesse per il settore edile.
 
Interpello 7/2016 – Formazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria
 
In questo interpello la Commissione ha risposto ad un quesito in merito alle modalità con le quali il committente, o il responsabile dei lavori, può, ai sensi dell’art. 100, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, assicurare il possesso di “adeguata formazione” da parte di datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria. Tale obbligo di formazione è infatti fissato dall’articolo 97, comma 3-ter, dello stesso decreto.
A riguardo la Commissione ha chiarito che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione dell’articolo 97.
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori potrà verificare l’avvenuta specifica formazione di tali soggetti – di cui ha acquisito i nominativi in sede di verifica dell’idoneità tecnico professionale – con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o anche mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Si sottolinea come la possibilità di autocertificazione costituisca una significativa indicazione della Commissione nella direzione di una maggiore semplicità nei rapporti tra committente e datore di lavoro come disciplinati dal decreto.
 

Interpello 8/2016 –  Corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria
 
La Commissione ha risposto al seguente quesito: “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D. Lgs n. 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
L’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.
L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
La Commissione ha evidenziato che, in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base del suddetto articolo 3, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

 
Interpello 10/2016 – Rimozione dell’amianto dagli impianti produttivi
 
La Commissione ha risposto a Confindustria in merito all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici.
Nel dettaglio, Confindustria ha formulato istanza per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” e pertanto rientrino nel campo di applicazione del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dall’amianto negli edifici.
La Commissione ha evidenziato che la legge n. 257/1992, che dispone la cessazione dell’impiego dell’amianto e da cui discende il suddetto decreto ministeriale, comprese le relative precisazioni amministrative, è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad esempio impianti termici, idrici, elettrici).
Pertanto, a parere della Commissione eventuali materiali contenenti amianto devono essere gestiti:
·       mediante l’applicazione delle disposizioni del D.M. 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore, e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
·       attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III) a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

 

24812-Interpello 7-2016.pdfApri

24812-Interpello 8-2016.pdfApri

24812-Interpello 10-2016.pdfApri
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