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Cigs: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce i criteri per la concessione dei periodi di proroga della cassa integrazione salariale straordinaria nei casi di cessazione dell'attività

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Decreto 25 marzo 2016 – Proroga Cigs per cessazione attività

26 Maggio 2016
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio scorso è stato pubblicato l’allegato decreto 25 marzo 2016, “concernente la definizione dei criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale”.
 
Come noto, l’art. 21, co. 4, del D.Lgs. 148/15 prevede che, in caso di cessazione dell’attività intervenuta nell’anno 2016, 2017 o 2018 possa essere concessa la Cassa integrazione salariale straordinaria, fino ad un limite massimo di durata, rispettivamente, pari a dodici, nove e sei mesi.
 
La proroga del trattamento salariale, successiva alla concessione di un primo periodo di Cigs per crisi aziendale, potrà essere autorizzata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 
  1. quando, all’esito del programma di crisi aziendale precedentemente autorizzato, a cui faccia seguito un peggioramento della situazione di difficoltà inizialmente denunciata e l’impossibilità di realizzare il piano di risanamento, l’impresa intenda cessare l’attività, evidenziando, contestualmente, concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda, anche attraverso proposte da parte di terzi;
  2. quando sia stipulato uno specifico Accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
  3. quando sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile, per numero e tempi di attuazione, alla cessazione ed agli interventi programmati nel piano di risanamento;
  4. quando sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale tra cedente e cessionario, garantito dall’espletamento della procedura di cui all’art. 47 della L. n. 428/90.
Prima della stipula dell’Accordo in sede ministeriale, dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria ed indicato l’onere economico necessario a coprire l’intervento di Cigs.
 
A tal riguardo, il decreto ricorda che, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, potranno essere autorizzati interventi di Cigs per cessazione attività nei limiti di spesa di 50 milioni di euro.
 
Resta confermato che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori interessati al suddetto programma di Cassa integrazione straordinaria, per richiedere l’intervento de quo non sarà necessario esperire la procedura di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, ma sarà sufficiente che l’impresa inoltri apposita istanza al Ministero del lavoro, corredata dal programma sottoscritto in sede governativa.        

24903-decreto 25 marzo 2016.pdfApri
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