L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il disegno di legge recante” Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” (DDL 2617/B-C – Relatore On. Donata Lenzi del Gruppo parlamentare PD), nel testo approvato dalla Commissione Affari Sociali, identico a quello trasmesso dal Senato.
Il provvedimento, come approvato, conferisce una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, per la disciplina del Terzo settore – di cui viene data apposita definizione – dalla quale sono esclusi, tra gli altri, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Viene disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi che include anche l’espressione del parere da parte delle Commissioni Parlamentari competenti. Viene, altresì, previsto che il Governo potrà adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Per ogni ambito di intervento della delega vengono indicati specifici principi e criteri direttivi per l’esercizio della stessa. Si tratta in particolare di:
-delega per la revisione della disciplina contenuta nel codice civile (titolo II del libro primo) in tema di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro:
– definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
– disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al Dlgs 6/2003;
-delega per il riordino e la revisione della disciplina speciale, e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore:
– individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal Dlgs 460/1997 e dal Dlgs 155/2006;
– individuazione dei criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore; individuazione dei criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto;
– delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale:
– qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità indicate dal provvedimento, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti espressamente indicati, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
– individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa nell’ambito delle attività di interesse generale previste dal provvedimento;
– individuazione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;
– obbligo, per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale, di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
-delega per la disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore:
– istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolative gli investimenti, prevedendo l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;
– istituzione della “Fondazione Italia Sociale” con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.