La Cnce ha pubblicato l’allegata nota in merito al contributo minimo APE di cui all’accordo 6 aprile 2016.
Il chiarimento riguarda il caso in cui un lavoratore risulti nelle denunce mensili di più Casse Edili.
In tale ipotesi, ha precisato la Cnce, l’impresa non è tenuta a corrispondere l’integrazione per il raggiungimento del contributo minimo (35 euro), qualora l’importo del contributo Ape complessivamente dovuto sia superiore a 35 euro.
Stante le difficoltà informatiche che si possono riscontrare per l’applicazione di detto principio, l’impresa che abbia erroneamente provveduto all’integrazione, prosegue la Cnce, potrà richiedere la restituzione alla Cassa edile interessata, previa verifica.
La stessa procedura potrà essere seguita anche nel caso di una denuncia integrativa presentata, con riferimento ad uno stesso lavoratore, ma in un periodo successivo a quello ordinario.
La Cnce ha comunicato che si è insediata lo scorso 1° giugno la Commissione APE, la quale sottoporrà alle parti sociali le problematiche derivanti dall’esame dei dati relativi alla gestione APE stessa.
25013-Com. n. 596- chiarimenti contributo minimo APE.pdfApri