• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • CNCE: variazione iban versamenti FNAPE
            9 Maggio 2025
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 5 al 9 maggio 2025
            9 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Le Commissioni Parlamentari hanno reso al Governo pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Chiesto, tra l’altro, di assicurare la certezza dei tempi di svolgimento, un coordinamento con la disciplina vigente in tema di autorizzazione paesaggistica e sul silenzio assenso tra amministrazioni, nonché la modifica della disciplina transitoria...

Archivio, Governo e Parlamento

Schema Dlgs sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi:parere del Parlamento

9 Giugno 2016
Categories
  • Archivio
  • Governo e Parlamento
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Le Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi” (Atto 293, Relatori On. Giulio Cesare Sottanelli, del gruppo parlamentare SCpI, Sen. Giorgio Pagliari, del gruppo parlamentare PD) esprimendo pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni (al Senato), con osservazioni (alla Camera). 
 
Il provvedimento, attuativo della legge delega 124/2015 (cd. Legge Madia)  riscrive, in particolare, gli articoli da 14 a 14-quinquies della L.241/90 (legge sul procedimento amministrativo).
 
Commissione Affari Costituzionali del Senato
 
Nel parere è stato evidenziato, tra l’altro,  nelle premesse che:
 
– il coordinamento tra le norme dello Schema di modifica alla disciplina generale della conferenza di servizi e l’art.17 bis della L. 241/90 sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, al fine di escludere dubbi interpretativi in merito “all’applicazione dell’articolo 17-bis, nel caso in cui sia da acquisire un solo atto di assenso, e invece degli articoli 14 e seguenti quando siano richiesti due o più atti di assenso”;
– il coordinamento della disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto con l’art. 146 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) in tema di autorizzazione paesaggistica;
– l’introduzione nel codice del processo amministrativo, in tema di notificazione degli atti deliberati in conferenza dei servizi, della previsione secondo cui l’impugnazione dei relativi atti debba essere proposta, con atto notificato, nei confronti delle amministrazioni partecipanti, e di almeno uno dei controinteressati, dell’amministrazione procedente, indicandosi nell’epigrafe tutte le altre;
 
nelle condizioni che:
 
–        in merito alla conferenza di servizi preliminare: la necessità di rivedere la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento nonché l’introduzione della previsione per cui le “determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento”;
–        in merito alla conferenza simultanea tenuta in modalità sincrona: la necessità di fissare il termine di 90 giorni e non di 45 per la conclusione dei lavori della conferenza nei soli casi di particolare complessità della determinazione da assumere, su richiesta delle altre amministrazioni o del privato interessato di cui all’art.14-bis dello schema, “qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini”.
 
Commissione Affari Costituzionali della Camera
 
Nel parere è stato evidenziato, tra l’altro, che:
 
        verificare il contenuto della disposizione relativa alla conferenza di servizi preliminare per progetti di particolare complessità, alla luce della disciplina di cui all’art. 23 del D.lgs 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) relativo ai “livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”; 
        assicurare la certezza dei tempi di svolgimento della conferenza di servizi preliminare (espressa come condizione nel parere del Senato);
        prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento (espressa come condizione nel parere del Senato);
        modificare la disposizione che richiama la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche al fine di adeguarla alla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016; 
        prevedere espressamente che la decisione dell’amministrazione procedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità della determinazione da assumere; 
        fissare a novanta giorni il termine per la conclusione del procedimento qualora, nei soli casi di particolare complessità della determinazione da assumere, su richiesta delle altre amministrazioni o del privato interessato di cui all’art.14-bis dello schema, siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (espressa come condizione nel parere del Senato);
        verificare che le modifiche apportate risultino pienamente coerenti con l’articolo 17-bis della legge 241/1990 valutando, in particolare, se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell’azione amministrativa, indire una conferenza di servizi (specificata nelle premesse del parere del Senato);
        modificare la disciplina transitoria al fine di coordinarla con il D.lgs 50/2016.
 
La Commissione Bicamerale per la Semplificazione, alla quale lo Schema è stato parimenti assegnato ha espresso sul provvedimento in oggetto un  parere favorevole con osservazioni (Relatore, On. Daniele Montroni, del gruppo parlamentare PD)tra cui si segnalano le seguenti:
 
– prevedere in modo espresso, come stabilito dall’art. 14-ter, comma 2-bis, della L. 241/1990, la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare;
 
– introdurre una disciplina transitoria riguardante l’incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;
 
– assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;
 
– con riguardo al nuovo articolo 14, comma 4, relativo ai progetti sottoposti a VIA, valutare l’opportunità di estenderne l’applicabilità a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali. Conseguentemente, andrebbe verificata l’opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma, in quanto: non appare chiaro quali siano le disposizioni relative alla VIA statale, considerato che la speciale disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi», cui il citato periodo si riferisce, risulta superata alla luce della parte V del nuovo codice dei contratti pubblici (articoli 200-202 del D.lgs 50/2016);
 
– in relazione al coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica, valutare l’opportunità di armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti ivi previsti e quelli previsti dall’articolo 146 del decreto legislativo n.42 del 2004;
 
– riformulare la disposizione transitoria alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).
 
Il provvedimento dovrà ora tornare al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
 
Al riguardo, si evidenzia che sullo Schema è previsto, ai sensi della legge delega 124/2015 (Legge Madia), un  parere parlamentare “rinforzato”. Laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere, da rendersi entro 10 giorni. Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
 
 Per i precedenti si veda la notizia di “In Evidenza” del 19 aprile u.s.

25035-Parere approvato Comm. Bicamerali 293.pdfApri

25035-Parere approvato Senato 293.pdfApri

25035-Parere approvato Camera 293.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro