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Approvati, tra l’altro, in via preliminare, un D.Lgs sulle attività private (SCIA 2) e un DPR sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata. Approvati definitivamente il D.Lgs sulla conferenza dei servizi e SCIA, in attuazione della Legge Madia.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016

16 Giugno 2016
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 giugno 2016, n. 120, ha, in particolare, aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l’adozione di 6 ulteriori provvedimenti di cui 4 riferiti al Governo in carica.
 
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
 
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza;
 
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante norme in materia certificata di inizio attività (SCIA), in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento – deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017;
 
– un decreto legislativo, in esame preliminare, recante norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2), in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla  precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia;
 
– un regolamento, in esame preliminare, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Nello specifico, il regolamento razionalizza le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
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