E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”in vigore dal 28 luglio prossimo.
Il decreto interviene, in attuazione parziale dell’articolo 5 della Legge 124/2015 (Riforma pubblica amministrazione), a dettare la disciplina generale applicabile alle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ivi incluse le modalità di presentazione delle stesse o delle istanze e rinviando a successivi decreti la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di SCIA, comunicazione, silenzio assenso o autorizzazione espressa (che nella stessa seduta dello scorso 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare). Si specifica, inoltre, il principio che non sono soggette ad alcun controllo preventivo le attività private non espressamente individuate dai relativi decreti legislativi o oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale.
Il provvedimento è finalizzato da un lato a ridurre gli adempimenti a carico degli interessati (attraverso ad esempio la standardizzazione della modulistica, la pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazione dei relativi documenti, l’introduzione della SCIA unica) e dall’altro a restituire una maggiore garanzia e certezza alle segnalazioni e istanze presentate attraverso il rilascio da parte della pubblica amministrazione di una ricevuta attestante anche i termini entro i quali la stessa è tenuta a rispondere ovvero entri i quali si forma il silenzio assenso. Rispetto alla prima versione proposta al Consiglio dei Ministri quella pubblicata in gazzetta opera un coordinamento con la normativa contenuta nella Legge 241/90 ed, in particolare, dell’articolo 19 che disciplina la SCIA, come richiesto dall’Ance e ribadito dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, nonché introduce nella Legge 241/90 due nuovi articoli (art. 18bis e art. 19 bis).
Nel merito delle singole previsioni si evidenziano le seguenti novità
Articolo 2 Informazione di cittadini e imprese
Moduli unificati e standardizzati: si prevede la predisposizione da parte delle amministrazioni statali, regionali o locali (anche per l’edilizia) di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni nonche’ della documentazione da allegare .La definizione di modelli unici rappresenta un percorso di semplificazione che dovrebbe restituire una maggiore uniformità sul territorio degli adempimenti in materia edilizia e produrre significativi vantaggi all’attività degli operatori privati (tecnici e imprese edili) nei diversi Comuni, riducendo gli adempimenti formali a carico dei privati promotori e di coloro che agiscono nei processi edilizi (committenti, tecnici e imprese edili). La possibilità di adottare moduli unificati era stata già prevista con il Decreto Legge 90/2014 nonchè nell’Agenda per la semplificazione 2015 – 2017. Per l’edilizia sono stati già approvati i relativi moduli per la presentazione del permesso di costruire, della SCIA, CIL e CILA nonchè si sono già adeguate quasi tutte le Regioni (
news 16 febbraio 2016 Modulistica unica edilizia).
Pubblicazione della modulistica e dei documenti: le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul sito istituzionale i moduli nonché l’elenco delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazione ecc necessarie a corredo della segnalazione, fermo restando gli obblighi di pubblicazione già previsti dal DLGS 33/2013 (Decreto Trasparenza). E’ vietata la richiesta di ulteriori documenti o di quelli già in possesso della pubblica amministrazione. In caso di mancata pubblicazione, anche su segnalazione degli interessati, la Regione assegna agli enti un congruo termine per provvedere e, in caso di inutile decorso dello stesso, adotta le misure sostitutive. In caso di inadempienza della Regione vi provvede direttamente il Consiglio dei Ministri o tramite nomina di un commissario ad acta. Si rafforza, inoltre, quanto già previsto nel DLgs 33/2013 in tema di obblighi di pubblicazione posti in capo alla pubblica amministrazione attraverso la previsione che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti nonché la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti ai documenti pubblicati costituiscono per il dipendente della pubblica amministrazione illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
Articolo 3 Modifiche alla Legge 241/90
Rilascio della ricevuta alla presentazione delle istanze: si inserisce nella Legge 241/90 il nuovo articolo 18 bis con cui si prevede il rilascio immediato, anche in via telematica, alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione nonchè indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Si evidenzia che la norma si applica, in via generale, a tutte le istanze nei confronti delle P.A. e quindi sono ricompresi tutti i titoli abilitativi edilizi. La norma si valuta positivamente in quanto potrebbe risolvere i problemi in merito all’attestazione del silenzio-assenso, ad esempio, nel permesso di costruire.
Modifiche alla disciplina generale della Scia :vengono apportate delle modifiche all’articolo 19 in merito alla disciplina della sospensione dell’attività soggetta SCIA:
· si elimina la possibilità per l’amministrazione di sospendere l’attività qualora si inviti il privato a conformare la stessa alla normativa vigente in caso di riscontro di alcune carenze sui requisiti o presupposti;
· si prevede che la sospensione dell’attività soggetta a SCIA debba avvenire , con atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. L’atto disospensione interrompe il termine (30 giorni – edilizia e 60 giorni in generale) che ricomincia a decorrere dalla data entro cui il privato comunica l’adozione delle misure per conformarsi alla normativa.
Scia unica: si introduce il nuovo articolo 19bis alla Legge 241/90 rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi” con sui si prevede la presentazione di una sola SCIA qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni per i relativi controlli. Quest’ultime possono presentare eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per i controlli che, si ricorda, sono 60 per la SCIA generale e 30 per l’edilizia. Viene specificato che nei casi in cui la SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso, di pareri o svolgimento di verifiche preventive viene convocata una conferenza di servizi e l’attività resta subordinata al rilascio degli atti. La norma anche se volta a chiarire che sia la pubblica amministrazione in questi casi ad attivarsi piuttosto che il privato, sembra prevedere l’obbligatorietà di rivolgersi allo sportello unico e di convocare la conferenza di servizi. Non c’è un coordinamento con l’art. 23bis del DPR 380/2001 che, invece, per la SCIA e la CIL, CILA prevede una mera facoltà di rivolgersi allo sportello unico. La norma potrebbe essere interpretata nel senso che rimane comunque fermo quanto previsto dal DPR 380/2001 essendo quest’ultima una normativa speciale che prevale su quella generale. Si auspica che nel futuro ci sia
un chiarimento. Sulla base delle nuove norme in materia di conferenza di servizi, inoltre, (
vedi new 15 luglio 2016Riforma PA: approvata la nuova conferenza di servizi) la conferenza decisoria è obbligatoria solo se sono necessarie per l’attività “più atti di assenso”.
Termini formazione silenzio assenso: si specifica all’articolo 20 che i termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda.
Art. 4 Adeguamento regioni ed enti locali
Entro il 1 gennaio 2017 le Regioni e gli enti locali sono tenute ad adeguarsi alle modifiche in tema di SCIA unica, SCIA in generale e alla disciplina per il rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione.
In Allegato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126
25344-SCIA Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126.pdfApri