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DL 98/2016 su cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva (DDL 2483/S) - DDL modifiche alla legge di bilancio (DDL 2451/S) - DDL in materia di attività culturali (DDL 2287/S) - DDL in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (DDL 2217/S)

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Sintesi parlamentare n. 29/S della settimana dal 18 luglio al 22 luglio 2016

25 Luglio 2016
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n.98 del 9 giugno 2016 recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva” (DDL 2483/S)
 
Le Commissioni riunite Industria e Territorio ed Ambiente hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Il provvedimento interviene sulle norme che riguardano la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva modificando alcune disposizioni contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn.27/2016 e 28/2016
 
Il decreto legge, che scade l’8 agosto p.v., passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243″ (DDL 2451/S)
 
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Il provvedimento che rivede la L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) sostituisce il tradizionale impianto normativo di finanza pubblica con un unico documento di bilancio: la legge di bilancio. Quest’ultima suddivisa in due sezioni riproduce, nella prima, i contenuti dell’attuale legge di stabilità e, nella seconda, l’insieme delle previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e di cassa. Nel disegno di legge vengono, ridefiniti alcuni contenuti e i termini di presentazione di documenti di finanza pubblica.
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 25/2016
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali” (DDL 2287/S)
 
La Commissione Istruzione ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art.8
Viene spostata all’art.26 la norma che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà anziché l’obbligo di provvedere alla definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografichee centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti in attuazione dei principi di cui all’art.5 del Dl 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo).
em.8.22 a firma di parlamentari
 
Art. 10
Viene previsto che la Relazione annuale trasmessa alle Camere dal Ministero dei beni e delle attività culturali sullo stato di attuazione degli interventi oggetto del provvedimento, deve riferire anche sull’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.
em 10.6 a firma di parlamentari
 
Art. 26
Con riferimento al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali vengono modificate alcune disposizioni:
 
– il Fondo per il Cinema e l’audiviosivo per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero di contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, viene integrato di altri 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021.
em. 26.4 della Relatrice
 
– Viene stabilito che la concessione di contributi è finalizzata, tra l’altro, alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse con particolare riguardo ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
em 26.6 e em.26.7 (testo due) a firma di parlamentari
 
– Vengono introdotti, tra gli interventi che possono accedere al Fondo, anche l’installazione, la ristrutturazione e il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
em. 26.11 a firma di parlamentari
 
– Viene stabilito, inoltre, che il dpcm che definirà le condizioni di accesso al Fondo riconosce particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
em.26.18 a firma di parlamentari
 
Art. 34
È stato proposto lo stralcio dell’articolo 34 del testo sulla delega al Governo per la riforma della legislazione in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. L’articolo prevede, tra l’altro, l’introduzione di crediti di imposta per la realizzazione di nuove strutture, fondazioni lirico sinfoniche e teatri, o il restauro e il potenziamento di quelle esistenti.
S.34.1 a firma di parlamentari
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento in oggetto, collegato alla manovra di finanza pubblica, detta i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, il provvedimento prevede, in particolare, un Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche mediante l’utilizzo di fondi e crediti di imposta finalizzati alla realizzazione di nuove sale, alla ristrutturazione di quelle chiuse o dismesse, all’adeguamento strutturale e tecnologico di quelle esistenti.
 Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” (DDL 2217/S)
 
La Commissione Agricoltura ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. aggiuntivo
Viene premesso un articolo aggiuntivo al testo, che sostituisce l’art. 603-bis del Codice penale(lntermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), già oggetto di integrazioni da parte del provvedimento,  prevedendo, in particolare, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
-recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 -utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Vengono, altresì, indicate aggravanti specifiche che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Emend. 01.1 della Relatrice
 
Art.1, comma 1
Vengono modificate le norme del testo che introducono l’art. 603-bis.1 del Codice penale, sulla circostanza attenuante, prevedendo, in particolare, che per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la pena è diminuita da un terzo a due terzi (anzichè metà) nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-septies del DL 8/91, convertito dalla L.82/91 (richiesta di revisione della sentenza da parte del procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata).
Emend. 1.6 (testo 2) della Relatrice
 
Art.1, comma 1
Vengono modificate le norme del testo che introducono l’art. 603-bis.1 del Codice penale, sulla confisca obbligatoria, prevedendo, in particolare, che per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno (precisazione inserita dalla modifica). Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona (integrazione inserita dalla modifica),per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.
Emend. 1.13 (testo 2) della Relatrice
 
Art. aggiuntivo
Viene introdotto un articolo aggiuntivo sul controllo giudiziario dell’azienda
e rimozione delle condizioni di sfruttamento, in cui si prevede, tra l’altro, nei procedimenti per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’articolo 321 del codice di procedura penale (sul sequestro preventivo), il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.
Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell’azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari di cui al D.Lgs 14/2010. L’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale.
Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l’amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento per i reati suddettiprestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare con-tratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore.
Emend. 1.0.1000 della Relatrice
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento, che contiene norme sul contrasto dello sfruttamento illecito di manodopera in agricoltura, prevede, altresì, disposizioni di applicazione generale. In particolare, vengono previste modifiche alla disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis del codice penale (introdotto dall’art. 12 del DL 138/2011, convertito dalla L.148/2011) e, nello specifico, tale delitto viene inserito tra i reatiper i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché un’ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.Il delitto viene ricompreso, inoltre, tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
 
Il provvedimento passa ora all’ esame dell’Aula.
 
 
 
 
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