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Bonus mobili correlato all'acquisto dell'abitazione principale anche per le coppie conviventi in base alle unioni civili

Archivio, Fiscalità e incentivi

Unioni civili – Sì al “bonus mobili per le giovani coppie”

4 Agosto 2016
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Estensione del “bonus mobili per le giovani coppie”, correlato all’acquisto dell’abitazione principale, anche per le coppie dello stesso sesso che accedono alle nuove unioni civili della “Legge Cirinnà”.
Così si è espresso il Viceministro dell’economia e finanze Enrico Zanetti in risposta all’interrogazione parlamentare n.5-09160 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera che recepisce, dal punto di vista dell’applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge 76/2016 (“Legge Cirinnà”), in materia di unioni civili.
Come noto, la “Legge Cirinnà” stabilisce:
–       l’equiparazione delle unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso a quelle derivanti dal vincolo matrimoniale;
–       l’estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi conviventi (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).
Per quel che riguarda le unioni civili, la legge 76/2016 stabilisce che le disposizioni attualmente riferite al matrimonio, ivi compresi i termini “coniuge” o similari, ovunque ricorrano nella normativa, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi «si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».
Tale principio vale, quindi, anche sotto il profilo dell’applicabilità del “bonus mobili”, riconosciuto in favore delle giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da destinare ad “abitazione principale”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età.
Si ricorda che il beneficio consiste nell’attribuzione di una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, mobili destinati all’arredo della nuova abitazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro (art.1, co.75, legge 208/2015) [1].
In sostanza, chiarisce il Ministero delle finanze, in base alle citate modifiche normative, l’agevolazione spetta anche alle giovani coppie dello stesso sesso unite civilmente nel 2016 ai sensi della “Legge Cirinnà”, ferma restando l’applicabilità del beneficio anche per le coppie sposate, ovvero conviventi da almeno 3 anni.
Infine, viene precisato che, anche per tale nuova fattispecie, devono essere soddisfatte tutte le ulteriori condizioni di applicabilità del beneficio, come specificate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.7/E del 31 marzo 2016 e riguardanti i requisiti per accedere al bonus, i beni agevolabili e l’ammontare della spesa detraibile[2].

[1] Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID n.23273 del 13 gennaio 2016.

[2] Cfr. ANCE “Bonus mobili per le giovani coppie – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” – ID n.24211 del 1° aprile 2016.

25535-interrogazione parlamentare 5-0916.pdfApri
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