Entra in vigore il 12 ottobre 2016 il decreto interministeriale che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Come disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.
All’Inail è attribuito il compito di curare il Sistema informativo, che sarà operativo sulla sua struttura informatica, e la responsabilità del trattamento dei dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza che vi confluiranno, ai quali avranno accesso le amministrazioni che costituiscono il SINP: oltre all’Istituto, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Di più specifico interesse per le imprese è il fatto che sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto sarà operativo l’obbligo di comunicare – a fini statistici e informativi – i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (ai sensi della lettera r), comma 1, art. 18, del Testo Unico).
La comunicazione – quando diventerà obbligatoria – dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail (e, per suo tramite, al SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (si sensi dell’art. 55, comma 5, lett. h), del Testo unico).
In allegato il testo del decreto.
26004-Decreto 25 maggio 2016_SINP.pdfApri