CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” (DDL 2305/C).
La Commissione Trasporti ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo base adottato.
Il testo, in particolare, come modificato prevede l’adozione dimisure volte a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica.
A tal fine, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, con decreto interministeriale è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, che costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Nel Piano, riferito ad un periodo di tre anni e aggiornato annualmente, vengono definiti, tra l’altro: gli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” e gli indirizzi per la definizione e l’attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete, l’individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni tra la Rete “Bicitalia” e le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all’accoglienza delle biciclette.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la Rete ciclabile nazionale composta dalle ciclovie di interesse nazionale compresi i relativi accessori e pertinenze è denominata “Bicitalia” e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Le Regioni provvedono a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete “Bicitalia” entro dodici mesi dall’approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. L’approvazione di tali progetti, costituisce, ai sensi del Testo Unico Edilizia, DPR n. 380/2001, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
Vengono introdotte, altresì, misure in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti locali. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze in coerenza con il Piano regionale del trasporti e della logistica, adottano il Piano regionale della mobilità ciclistica. Quest’ultimo è finalizzato a disciplinare l’intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Il Piano regionale definisce, tra l’altro, la procedura di recepimento degli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici.
I Comuni, non facenti parte di città metropolitane, e le città metropolitane predispongono e definiscono i piani urbani della mobilità ciclistica “Biciplan”, quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Viene inoltre previsto che i Comuni debbano individuare, nei regolamenti edilizi, misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
Viene, altresì, stabilito che a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, il 2% degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, è destinato all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
– DDL su “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (DDL 4008/C).
Le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro hanno approvato, in seconda lettura, un sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento che contiene norme sul contrasto dello sfruttamento illecito di manodopera in agricoltura, prevede, altresì, disposizioni di applicazione generale. In particolare, viene riscritto l’art. 603-bis del Codice penale sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, di chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Con apposite norme vengono, altresì, definiti gli indici di sfruttamento, intendendo la sussistenza di una o più condizioni specifiche.
Tale delitto viene, inoltre, inserito tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria – anziché un’ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene, altresì, inserito tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori (Atto n. 335).
La Commissione Attività produttive ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
Il provvedimento è volto a recepire nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. La Dir. 2014/33/UE ha come termine di recepimento il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Il testo, che non interviene con riferimento alla sicurezza degli ascensori in servizio installati antecedentemente al 1999, introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.