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Tra le norme confermate: la riscrittura del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e l’introduzione della confisca obbligatoria per i predetti delitti (art. 603-bis.2 c.p.). Accolti numerosi ordini del giorno volti a definire la configurazione del reato e la sua applicazione, come richiesto da ANCE

Archivio, Governo e Parlamento

DDL contrasto al fenomeno del caporalato: approvato definitivamente dalla Camera

20 Ottobre 2016
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” (DDL 4008/C – Relatori On. Giuseppe Berretta e On. Marco Miccoli del Gruppo PD), nel testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro, identico a quello trasmesso dal Senato.
 
 
Confermate, in particolare, le seguenti norme:
 
–        riscrittura del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis del c.p., con l’introduzione della sanzionabilità anche del datore di lavoro.
In particolare, la nuova formulazione della fattispecie prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato, di chiunque:
-recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
–utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Con apposite norme vengono, altresì, definiti gli indici di sfruttamento dei lavoratori, intendendo la sussistenza di una o più condizioni specifiche.
Viene, altresì, prevista la fattispecie di caporalato caratterizzata dall’utilizzo di violenza o minaccia, nonché disposizioni sulle aggravanti specifiche, sanzionate con l’aumento della pena da un terzo alla metà;
 
–        inserimento nel codice penale dell’art. 603-bis.1 (relativo a circostanze attenuanti per quanti si siano efficacemente adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite) e dell’art. 603-bis.2 (confisca obbligatoria). A tale ultimo riguardo, viene previsto che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. In caso di impossibilità, è disposta la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto;
 
–        inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.
 
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno che come auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi ANCE” del 10 ottobre u.s.) intervengono sull’applicazione del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Si tratta, in particolare, del:
 
–        odg 4008/5 (primo firmatario On. Colomba Mongiello del Gruppo PD), 4008/8 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Salvatore Matarrese del Gruppo Civici e Innovatori) e 4008/9 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Giovanni Maria Salvino Burtone del Gruppo PD) nei quali viene chiesto l’impegno del Governo “nell’ambito dei propri poteri e nel rispetto dei propri limiti di intervento, a monitorare gli effetti applicativi della nuova disposizione penale e a valutare, ove a seguito di tale monitoraggio dovessero rendersi necessarie, eventuali modifiche alla disposizione medesima, con particolare riferimento agli indici della condotta del reato”;
 
–        odg 4008/11 (primo firmatario On. Mino Taricco del Gruppo PD) con il quale viene chiesto l’impegno del Governo a ”individuare apposite modalità per chiarire che gli indici di sfruttamento svolgono una funzione meramente accessoria alle condizioni di reato di cui al primo comma dell’art. 1 della presente legge, ed in ogni caso non qualificano in quanto tali il reato”;
 
–        odg 4008/31 (primo firmatario On. Walter Verini del Gruppo PD) con il quale viene chiesto l’impegno del Governo a: “ adottare tutte le misure necessarie affinché siano previste linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali gli organi di vigilanza competenti sono chiamati ad accertare le violazioni al nuovo articolo 603-bis del c.p.”;
 
–        odg 4008/41 (primo firmatario On. Laura Venittelli del Gruppo PD) con il quale viene chiesto l’impegno del Governo a: “monitorare l’applicazione delle disposizioni della presente legge con particolare riguardo alla nuova fattispecie di reato presentando un’apposita relazione periodica alle Camere”.
 
Nel corso dell’esame in Aula del Senato, con riferimento alle misure sulla “confisca obbligatoria”, è stato, inoltre, accolto dal Governo l’ordine del giorno G 2.202 (a firma “bipartisan”) che come auspicato dall’ANCE (si vedano al riguardo le notizie di “Interventi” del 28 luglio, del 22 giugnoe dell’8 marzou.s.) è volto a circoscrivere l’ambito di applicazione della norma per il settore edile. Al riguardo, viene chiesto l’impegno del Governo a: “valutare l’opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l’utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell’opera complessiva o ad essa strettamente funzionale”.
 
Si veda precedente del 3 agosto u.s. 
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