Le Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di DPR relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (Atto 336, Relatori l’On. Chiara Braga e il Sen. Stefano Vaccari entrambi del gruppo PD), predisposto in attuazione dell’art. 12 del DL 83/2014, convertito, dalla L 106/2014, come modificato dall’art. 25 del DL 133/2014, convertito, dalla L 164/2014, rendendo al Governo pareri favorevoli con osservazioni sostanzialmente analoghe.
Sui contenuti dello Schema, nel corso dell’esame parlamentare si è svolto un apposito ciclo di audizioni informali a cui ha partecipato anche l’ANCE (si veda, al riguardo, notizia del 7 ottobre 2016).
Tra i rilievi espressi in entrambi i pareri delle Commissioni parlamentari si segnalano, in particolare, i seguenti:
-“all’Allegato A (relativo agli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica), alla voce A.8, valuti il Governo l’opportunità di prevedervi anche interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50”;
-“all’Allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate (operi di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, marciapiedi, banchine stradali aiuole etc.) potranno essere escluse dall’autorizzazione, purchè siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale”;
-“all’Allegato A, alla voce A.11, valuti il Governo l’opportunità di escludere dall’autorizzazione le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, a prescindere dalla circostanza che siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali”;
-“all’allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che sono escluse dall’autorizzazione “la realizzazione e la manutenzione” delle opere ivi contemplate (interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno), tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue”;
-“all’Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, esclusi dall’autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua”;
-“all’Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l’opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici”;
-“all’Allegato B (relativo agli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata), alla voce B.41, valuti il Governo l’opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici”;
-“all’articolo 8, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che l’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela”.
-“con riferimento all’articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l’opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell’intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all’infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell’espressione dell’intesa” (nel senso auspicato anche dall’ANCE nella sua memoria).
Lo Schema tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.