Emanate le modalità operative per fruire del credito d’imposta a favore di coloro che hanno chiesto un finanziamento agevolato per ricostruire e ristrutturare le abitazioni o gli immobili strumentali danneggiati dal terremoto.
Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso all’istituto finanziario che ha erogato le somme.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 186585 del 4 novembre 2016, ha fornito le modalità di fruizione del contributo introdotto dal DL n. 189/2016 (cd. “Decreto terremoto”)[1] che, insieme ad altre misure, è stato emanato per far fronte ai gravissimi danni che si sono verificati a causa del sisma che ha colpito il Centro Italia, lo scorso 24 agosto 2016.
In particolare, l’art. 5, co. 5 del DL 189/2016, ha previsto un credito d’imposta, a favore del beneficiario del finanziamento agevolato per la ricostruzione, di importo pari alla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.
Il suddetto credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere, all’ente erogante, le rate di rimborso del prestito ricevuto.
A questo punto, le banche che hanno erogato il finanziamento potranno recuperare tali somme tramite compensazione[2], dal giorno successivo la scadenza di ogni singola rata di restituzione del prestito.
Inoltre, il Provvedimento in oggetto chiarisce che l’istituto di credito erogante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento e le relative informazioni, secondo modalità e termini che saranno approvati con un successivo atto normativo.
[2]Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
26313-Provvedimento n.186585 del 4 novembre 2016.pdfApri