L’Associazione, in relazione all’esame in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (DDL 2567/S), ha evidenziato una sua ulteriore proposta che si aggiunge a quanto rilevato nel Documento ANCE già inoltrato alla Commissione (si veda la notizia di “Interventi ANCE” del 2 novembre 2016).
L’emendamento proposto prevede alcune misure volte a incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici che negli ultimi anni hanno colpito il nostro Paese.
La quantità dei materiali/rifiuti da C&D attualmente disponibile è notevolmente superiore a quella che si riesce ad utilizzare in nuove opere comprese quelle di ricostruzione anche perché soprattutto le stazioni appaltanti pubbliche non li inseriscono nei capitolati.
Conseguentemente si rischia di dover trattare come rifiuti materiali che invece potrebbero essere validamente impiegati.
La perdurante crisi del settore, infatti, unitamente alla produzione “imprevista ed imprevedibile” di tali rifiuti a causa degli eventi sismici riduce notevolmente le possibilità di un loro riutilizzo nel termine di un anno attualmente previsto dall’articolo 6 del DM 5/02/98.
Solo con l’avvio delle complesse operazioni di ricostruzione e della effettiva applicazione delle nuove norme in materia di “appalti verdi” contenute nel D.Lgs. 50/2016 questi materiali potranno essere concretamente avviati all’utilizzo. Ma perché tutto ciò accada è necessario che sia la ricostruzione che gli appalti verdi GPP vadano a regime.
Per evitare che le macerie vengano, impropriamente e con costi elevati, smaltiti in discarica, in netto contrasto con i principi e criteri
propri della normativa comunitaria, risulta necessario consentire una tempistica più ampia rispetto a quella ora prevista, proprio in ragione della particolare eccezionalità del momento.
Nella proposta di emendamento, peraltro, si identifica il dies a quo a partire dal quale decorre il termine dei tre anni con il momento dell’assegnazione del relativo Codice CER, ciò è dovuto al fatto che le norme relative alla gestione di questi rifiuti è previsto che gli stessi siano in un primo momenti classificati come urbani (Codice CER 20.03.99) e solo successivamente gli venga riconosciuto il loro effettivo codice ed identificati come rifiuti derivanti da demolizione e costruzione.
Viene, altresì, previsto un aumento del 50 % del quantitativo ammesso per i rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione e dovuti agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016.
Tale particolare previsione è destinata ad operare per un periodo limitato (sino al 31 dicembre 2020) ed è finalizzata a far fronte alla particolare situazione che si è venuta a creare a seguito degli ingenti quantitativi di tali materiali che si sono prodotti a seguito dei numerosi eventi sismici che hanno colpito il Paese.