Con la sentenza del 21 dicembre 2016 n. 282 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia).
Come già avvenuto per la Regione Liguria (
vedi news ID26310) la Corte riprende in esame il tema relativo ai limiti della potestà legislativa regionale in materia edilizia con riferimento, in particolare, all’estensione degli interventi soggetti ad attività edilizia libera a tipologie diverse da quelle previste a livello statale.
Anche per la Regione Marche sono state, infatti, censurate alcune disposizioni relative all’individuazione delle tipologie di interventi eseguibili senza la necessità di ottenere un titolo abilitativo.
In via generale la Corte, come nel caso della Liguria, ha ribadito che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’edilizia libera a “interventi edilizi ulteriori” ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi statali senza possibilità di sovvertire le definizioni contenute nel DPR 380/2001 (Tu edilizia) e senza possibilità di differenziarne il regime giuridico. In base a tale principio sono state, pertanto, ritenute illegittime alcune norme con le quali la Regione aveva classificato alcune tipologie di interventi totalmente libere da ogni forma di controllo (tra queste quelle contenute nell’articolo 4, comma 1 lettere a), b), c), d) h) e m) della Lr 17/2015).
Sul punto si evidenzia che recentemente è stato approvato il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (cd. SCIA 2) che ha apportato delle modifiche alla categoria degli interventi completamente liberi (articolo 6 del Dr 380/2001) eliminando la comunicazione di lavori semplice (CIL) e liberalizzando le opere prima ricadenti in quest’ultima. Le Regioni hanno tempo fino al
30 giugno 2017 per adeguarsi e, pertanto, anche le Marche dovrà modificare la relativa normativa sulla base del nuovo regime normativo statale (
vedi news ID26602).
Tra le altre norme contenute nella legge regionale delle Marche e dichiarate illegittime dalla Corte si segnalano quelle relative:
– all’estensione della SCIA ad interventi ricadenti a livello statale in permesso di costruire o Dia in alternativa al permesso (articolo 6, comma 2, della Lr 17/2015);
– al regime edilizio delle opere pubbliche o di interesse pubblico (articolo 9 della Lr 17/2015);
– al miglioramento sismico degli edifici (articolo 12 della Lr 17/2015).
Sono state, invece, dichiarate legittime le norme con le quali la Regione ha disciplinato la normativa sulle variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo (articolo 8, comma 3 della Lr 17/2015) e sul recupero dei sottotetti (articolo 13 della Lr 17/2015).
Recentemente la Corte Costituzionale ha, inoltre, nuovamente censurato delle disposizioni normative della Regione Liguria (LR 12/2015 “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale).
Con la sentenza del 16 dicembre 2016, n. 272 sono state, infatti, dichiarate illegittime le norme che escludevano:
– dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi soggetti a SCIA (articolo 22 della Lr 12/2015);
– l’adeguamento alle norme sul superamento delle barriere architettoniche per alcune opere (articolo 20, comma 1 della Lr 12/2015).
Si ricorda che sotto la lente della Corte Costituzionale devono ancora andare altre normative regionali che sono state oggetto di impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri(
vedi news ID21287).
Tra queste sono in attesa del relativo giudizio di legittimità costituzionale le seguenti leggi regionali;
· LR Umbria 1/2015 “Testo Unico del governo del territorio e materie correlate” (Consiglio dei Ministri del 27/3/2015);
· LR Veneto 4/2015 (Consiglio dei Ministri del 18/5/2015);
· LR Liguria 11/2015 di modifica della LR 36/1997 “Legge urbanistica regionale” (Consiglio dei Ministri 6/6/2015)
In allegato le sentenze della Corte Costituzionale:
– del 21 dicembre 2016 n. 282;
– del 16 dicembre 2016, n. 272
26871-Sentenza 272 Corte Costituzionale Liguria.pdfApri
26871-Sentenza 282_2016 Corte Costituzionale.pdfApri