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Operativo il credito d'imposta per la ricostruzione di case e aziende danneggiate da eventi calamitosi. Il provvedimento dell'AdE ed il commento dell'ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito d’imposta per calamità naturali – Le modalità operative dell’AdE

8 Febbraio 2017
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Operativo il nuovo credito d’imposta riconosciuto a favore di coloro che richiedono finanziamenti agevolati per ricostruire e ristrutturare le abitazioni o gli immobili strumentali danneggiati da eventi calamitosi.
 
Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso all’istituto finanziario che ha erogato le somme.
 
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con il Provvedimento del 6 febbraio 2017, ha fornito le modalità di fruizione del contributo introdotto dalla legge n. 208/2015 (cd. Stabilità 2016)istituitoper far fronte, in caso di calamità naturali, ai danni che interessano sia il patrimonio privato, che le attività economico-produttive.
 
In particolare, l’art. 1, commi 422-424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede la possibilità di ottenere dei contributi, mediante la concessione di finanziamenti agevolati, per fronteggiare i danni, alle abitazioni o alle attività produttive, derivanti da eventi calamitosi[1].
 
Viene stabilito, in merito, che i soggetti autorizzati all’esercizio del credito, operanti nei territori interessati dagli eventi calamitosi, possono concedere finanziamenti agevolati e garantiti dallo Stato (secondo contratti tipo definiti da un’apposita convenzione con l’ABI)[2] a coloro che hanno subito gravi danni in seguito a tali emergenze.
 
A tal riguardo, a favore del beneficiario del finanziamento agevolato per la ricostruzione viene riconosciuto un credito d’imposta, di importo pari alla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.
Il suddetto credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per pagare, all’ente erogante, le rate di rimborso del prestito ricevuto.
 
A questo punto, le banche che hanno erogato il finanziamento potranno recuperare tali somme  tramite compensazione[3], dal giorno successivo la scadenza di ogni singola rata di restituzione del prestito, oppure mediante la cessione del credito alle società facenti parte del medesimo gruppo[4].
 
Inoltre, il Provvedimento in oggetto chiarisce che l’istituto di credito erogante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento e le relative informazioni, secondo modalità e termini che saranno approvati con un successivo atto normativo. 
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che relativamente ai contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpite dai recenti eventi sismici, è stato emanato un ulteriore  Provvedimento (n. 186585 del 4 novembre 2016)[5] che prevede modalità analoghe per l’erogazione di contributi per la ricostruzione ai soggetti danneggiati, coperti, però, da uno specifico stanziamento pubblico.
 
Viceversa, il Provvedimento in oggetto riguarda le modalità di erogazione dei contributi di tutti gli altri eventi calamitosi, diversi dal recente terremoto del Centro Italia, verificatisi a partire dal 2016 e per i quali è stabilito il divieto di cumulabilità con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi.  

 


[1] L’agevolazione è riconosciuta nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
[2] Sul punto, l’Agenzia precisa che i soggetti autorizzati all’esercizio del credito, operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri, possono contrarre finanziamenti nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
[3] Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza applicazione del limite generale annuale di compensazione pari a 700.000 euro (ai sensi dell’art. 34, della legge n. 388/2000), ovvero di quello previsto per l’utilizzazione annuale dei crediti d’imposta del quadro RU, pari a 250.000 euro (ai sensi dell’art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007).
[4]Ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. A tal riguardo, nel Provvedimento, l’Agenzia ha precisato che il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario, relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione. 
[5]Cfr. ANCE “Terremoto del Centro-Italia – Operativo il credito d’imposta” –   ID N. 26313 del 08 novembre 2016.
 
 

27360-Provvedimento del 6 febbraio 2017.pdfApri
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