[3] Per completezza, si ricorda che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria (in particolare, il D.M. 23 gennaio 2015 e le C.M. 1/E e C.M. 15/E del 2015), attualmente i soggetti pubblici coinvolti nell’applicazione dello “split payment” sono:
· Stato, Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica (comprese Istituzioni scolastiche e Istituzioni per alta formazione artistica, musicale e coreutica –AFAM, Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi),
· Enti pubblici territoriali e Consorzi tra essi costituiti (comprese Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni, e Consorzi di bacino imbrifero montani),
· Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (comprese Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
· Istituti universitari (compresi Consorzi universitari costituiti ai sensi dell’art.91, DPR 382/1980),
· Aziende Sanitarie Locali (compresi eventuali Enti pubblici subentrati alle ASL ed agli Enti ospedalieri),
· Enti ospedalieri (esclusi enti ecclesiastici di assistenza ospedaliera),
· Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
· Enti pubblici di assistenza e beneficienza (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza-IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona-ASP),
· Enti pubblici di previdenza (INPS e Fondi pubblici di previdenza, ad eccezione degli Enti previdenziali privati o privatizzati).
Il meccanismo si applica sia se le PA acquistano beni e servizi nell’ambito dell’attività istituzionale (no soggetti IVA), sia se agiscono nell’ambito di un’eventuale attività commerciale (come soggetti IVA, fatta eccezione per operazioni soggette a «reverse charge»).
Di contro, sono attualmente esclusi dal meccanismo dello “split payment” i soggetti di seguito elencati:
· Ordini professionali,
· Enti e istituti di ricerca,
· Agenzie Fiscali,
· Autorità amministrative indipendenti (es. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-AGCOM),
· Agenzia regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA),
· Automobile club provinciali,
· Agenzia per rappresentanza negoziale delle PA (ARAN),
· Agenzia per l’Italia digitale (AgID),
· INAIL,
· Istituto per lo studio e prevenzione oncologica (ISPO),
· Enti previdenziali non di natura pubblica,
· Banca d’Italia,
· CONI.
In linea più generale, sono esclusi dal meccanismo tutti gli Enti pubblici economici che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e scambio di beni o servizi, anche se di interesse della collettività. Devono, quindi ritenersi escluse dallo “split payment” tutte le società di diritto privato, anche se a partecipazione pubblica (es. ANAS, ENEL, ENI).