Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 febbraio 2017, n. 14, ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal suo insediamento il Governo ha adottato 38 provvedimenti attuativi di riforme del precedente esecutivo e 4 riferiti ai Governi Monti e Letta, continuando l’impegno già intrapreso dal 2014 per accelerare il processo di attuazione delle disposizioni legislative, che ha complessivamente interessato, fino ad oggi, 1.381 provvedimenti. Dal Consiglio dei ministri del 2 febbraio scorso, in particolare, il Governo ha adottato 23 provvedimenti attuativi.
Il Consigli ha, tra l’altro, approvato in esame preliminare i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Le modifiche apportate seguono tre direttrici:
· sono state apportate al codice tutte le modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura;
· sono state introdotte integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
· sono state apportate limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.
Tra le modifiche si segnalano:
- appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
- progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
- concessioni 80/20: si chiarisce che il limite dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
- subappalto: si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto;
- indicazione terna sub appaltatori: si prevede che stazione appaltante indichi nel quando ritiene necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta;
- contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
- varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
– cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124):
· Testo unico del pubblico impiego: “Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g) , h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
· Valutazione della performance dei dipendenti pubblici: “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n.124 del 2015”;
· Corpo dei vigili del fuoco: Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
· Forze di polizia: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
· Documento unico di proprietà degli autoveicoli: “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015”.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha esteso alle province di Alessandria e di Asti lo stato d’emergenza già dichiarato per i Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Cuneo e di Torino, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
Legge Regione Abruzzo n. 42 del 27/12/2016, “Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano”, in quanto varie norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, Cost., nonché la violazione dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost. Non sono invece oggetto d’impugnativa le norme riguardanti il soccorso alpino e speleologico;
Legge Regione Toscana n. 86 del 20/12/2016, “Testo unico del sistema turistico regionale”, in quanto una norma riguardante le “locazioni turistiche” invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Un’altra norma che definisce l’attività di guida ambientale lede la competenza statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico, violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
e la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
Legge Regione Toscana n. 87 del 20/12/2016 “Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009”;
Legge Regione Marche n. 34 del 22/12/2016 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche””;
Legge Regione Basilicata n. 30 del 29/12/2016 “Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;
Legge Regione Toscana n. 91 del 27/12/2016 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r.24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali”;
Legge Regione Veneto n. 33 del 30/12/2016 “Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni”.