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Nel testo che prevede misure per favorire il “lavoro agile” e per il sostegno dei lavoratori autonomi sono state apportate, in corso d’esame, modifiche volte a chiarire l’ambito della partecipazione degli stessi agli appalti pubblici.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL lavoro autonomo: approvato dalla Camera in seconda lettura

10 Marzo 2017
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L’Aula della Camera ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 4135/C – Relatore On. Damiano del Gruppo PD), con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
 
Il provvedimento, “collegato” alla manovra di finanza pubblica, è composto da due “Capi” relativi rispettivamente:alle misure di sostegno del lavoro autonomo e alle misure per favorire il “lavoro agile”, definito come una modalità specifica “di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”.
 
Con riferimento alle norme del Capo I si evidenzia, in particolare, che è stata approvata – come fortemente auspicata dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia del 15 febbraio u.s.) – una modifica alle norme del testo concernenti la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici nelle quali viene specificato che trattasi di appalti per la prestazione di servizi. Più nel dettaglio, viene disposto che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Al fine, inoltre, di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati viene riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di: costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’art. 3, comma 4-ter e seg. del DL 5/2009 convertito dalla L.33/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia; costituire consorzi stabili professionali; costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all’art. 48 del DLgs 50/2016.
 
Tra le ulteriori modifiche, approvate dalla Camera, si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
-nell’ambito della delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi viene, tra l’altro, soppressa la disposizione con la quale si prevedeva il riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato;
 
-viene prevista una delega al Governo per l’incremento delle prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata;
 
-viene introdotta una norma di modifica dell’art. 15 del DLgs 22/2015 (attuativo jobs act) volta a stabilizzare e a estendere ad ulteriori fattispecie di lavoratori (tra cui borsisti), a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);
 
-vengono dettate norme procedurali sulle modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 5 (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche), 6 (Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche) e 10 (Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali). In particolare viene previsto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli stessi, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
 
-viene disposta l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un tavolo tecnico permanente per il lavoro autonomo composto da rappresentati designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: modelli previdenziali; modelli di welfare; formazione professionale;
 
-viene precisato che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
 
Restano, altresì, confermate le seguenti disposizioni:
 
Ambito di applicazione
Viene previsto che le disposizioni del testo si applichino ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori;
 
Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
Viene previsto che le disposizioni del Dlgs 231/2002 si applichino, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche o tra lavoratori autonomi;
 
Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
Viene previsto che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornire informazioni sulle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
 
 
Il provvedimento torna ora alla terza lettura del Senato.
 
Si veda precedente del 4 novembre 2016.
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