Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 marzo 2017, n. 16, ha tra l’altro approvato cinque decreti legislativi che introducono misure per l’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.
In particolare, in esame preliminare:
· Valutazione di impatto ambientale
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Le nuove norme modificano l’attuale disciplina della “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)” e della stessa VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
-la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
-la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
-una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta a circa 21 miliardi di euro;
-una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
-la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
-l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
-nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un “pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare;
-la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
-l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
-la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa.
· Commercializzazione dei prodotti da costruzione
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.
Sempre a questo scopo, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata.
In esame definitivo:
· Trasparenza informativa e caratteristiche dei “conti di pagamento”
Attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Il decreto garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
· Scambio di informazioni nel settore fiscale e prezzi di trasferimento
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
La direttiva europea punta a rafforzare lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio.
· Lotta alla corruzione nel settore privato
Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Il provvedimento prevede un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato, andando a ricomprendere anche quanti all’interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive. Si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, si punisce l’istigazione alla corruzione, oggi non punita, e si inaspriscono le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell’interesse dell’ente stesso.
Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha approvato lo statuto della Fondazione “Italia sociale”, istituita dalla legge delega di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e della disciplina del Servizio civile universale.
La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.
Ha, altresì, deliberato in ragione degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 e autorizzato un ulteriore stanziamento di 70 milioni di euro destinato a far fronte ad ulteriori interventi di soccorso legati alla fase di emergenza.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa della seguente:
Legge Regione Campania n. 2 del 20/01/2017, “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”, in quanto alcune norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette situate nel territorio della regione Campania, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
la non impugnativa, tra l’altro, della seguente:
Legge Regione Basilicata n. 1 del 11/01/2017 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;
e la rinuncia parziale all’impugnativa, tra l’altro, della seguente:
Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10 del 24 maggio 2016, recante: “Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità”.