In relazione all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del DL 25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” (DDL 4373/C), l’Associazione ha evidenziato le proprie osservazioni sulle criticità del testo.
In particolare, è stata rilevata la necessità di ripristinare le norme abrogate dal provvedimento relative all’obbligo di “chiamata in giudizio” anche dell’impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e alla possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della “preventiva escussione” del datore di lavoro inadempiente, in quanto la loro eliminazione, senza rafforzare in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti.
È stata, inoltre, evidenziata l’opportunità di prevedere una norma che liberi dagli effetti gravosi della responsabilità solidale chi ha diligentemente adempiuto in luogo del coobbligato inadempiente. Nel caso, infatti, in cui il committente/appaltatore paghi i lavoratori impiegati nell’appalto e gli Istituti, mediante il versamento delle retribuzioni e/o dei contributi non versati dal diretto datore di lavoro, con riferimento al periodo di esecuzione del contratto, deve essere sancita, in alternativa all’azione di regresso, la facoltà di compensare tali somme con il valore dei debiti contrattuali esistenti (fatture) nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti. Diversamente, il coobbligato vedrebbe duplicarsi il suo onere: oltre a dover rispondere in solido in luogo del proprio coobbligato inadempiente dovrebbe anche far fronte al pagamento del debito contrattuale sotteso al contratto di appalto e/o subappalto: ciò risulterebbe assolutamente iniquo quale conseguenza del vincolo solidaristico previsto dalla norma.
Appare, altresì, necessario che tale compensazione possa essere fatta valere anche in sede di eventuale fallimento del coobbligato, laddove il curatore fallimentare richiedesse il pagamento dei debiti contrattuali al committente/appaltatore che abbia adempiuto ai propri obblighi di responsabile in solido.
E’ stato, altresì, proposto di circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell’appalto o del subappalto, come tra l’altro originariamente previsto prima della riforma del 2006. La responsabilità solidale, infatti, rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta “diligenza”. La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l’arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il coobbligato in solido.
Le proposte ANCE hanno trovato condivisione e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter del provvedimento, che appare però “blindato” nelle intenzioni del Governo, stante il prossimo referendum sulla materia.