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Tra le novità: introdotte misure sulla locazione finanziaria, sugli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e sui fondi pensione nonché istituito il Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica.

Archivio, Governo e Parlamento

Legge annuale per il mercato e la concorrenza: secondo via libera dal Senato con la fiducia

4 Maggio 2017
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L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 2085/S, Relatori, rispettivamente, il Sen. Salvatore Tomaselli del Gruppo PD ed il Sen. Luigi Marino del Gruppo AP), con la votazione di fiducia sul maxiemendamento del Governo che riproduce con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione Industria.
 
Tra le principali novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
– in relazione alle norme di modifica del D.Lgs 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari viene previsto che gli accordi collettivi sul versamento di contributi per il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. Viene previsto, altresì, che la facoltà di riscatto totale della posizione individuale nei casi previsti dalla legge non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari. Al riguardo, il testo già prevede che nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (anziché 48 mesi come attualmente previsto) è consentito su richiesta dell’aderente l’anticipo di 5 anni dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;
 
– vengono modificate le norme sulla confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas prevedendo, in particolare, che al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore del sistema informativo integrato di cui all’art.1-bis del DL 105/2010, convertito dalla L.129/2010, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC);
 
– viene previsto che nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, l’Autorità stessa adotti le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L’obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale;
 
– vengono introdotte norme di semplificazione delle procedure di cui all’art. 42 del D.Lgs 28/2011 relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell’efficienza energetica;
 
– vengono introdotte norme in materia di rifiuti che prevedono, tra l’altro, la definizione, con decreto del Ministero dell’Ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme stesse, di modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto suddetto è prevista, altresì, l’individuazione, da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs 152/2006) di modalità semplificate di iscrizione in relazione all’attività suddetta;
 
– vengono introdotte disposizioni sulla trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali. Nello specifico, si prevede che dal 2018, le associazioni di protezione ambientale e le associazioni rappresentative dei consumatori, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs 33/2013, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e con le società in partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza dell’obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Previsto, altresì, sempre dal 2018, che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, si applichino anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate;
 
– viene integrata la disposizione del testo sul potenziamento della trasparenza nella venditadi polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui con la previsione, tra l’altro, che qualora la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, essa dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario e che in caso di recesso dalla polizza da parte del cliente, resta valido ed efficace il contratto di finanziamento;
 
– vengono introdotte disposizioni a tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria. In particolare, viene definita tale il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. Vengono, inoltre, disciplinati i casi di grave inadempimento da parte dell’utilizzatore e gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento. Vengono, poi, dettate disposizioni sulle modalità di vendita o di nuova collocazione del bene, in particolare, prevedendo disposizioni circa l’indipendenza del perito chiamato ad effettuare le stime sul valore del bene. Si mantiene, altresì, ferma la disciplina di cui all’art. 72-quater del RD 267/1942 (Legge fallimentare) nel caso di fallimento dell’utilizzatore nonché l’applicazione, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, della disciplina di cui all’art.1, c.76-81, della L. 208/2015 sugli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare);
 
 – sono state soppresse le disposizioni concernenti: semplificazioni nelle procedure ereditarie; modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata; sottoscrizioni digitale di alcuni atti;
 
– viene prevista una norma interpretativa dell’art. 145 c.96 della L.388/2000 sulla redazione degli atti di aggiornamento geometrico e le denunce di variazione secondo la quale gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo perito agrario e agrotecnico di cui alla L. 251/86;
 
– viene introdotta una modifica all’art.6 del DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), prevedendo che riguardo a tutti gli interventi previsti dal suddetto art. 6 relativi alle attività di edilizia libera, l’interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale secondo le norme vigenti ai sensi dell’art. 34-quinquies, c.2, lett. b), del DL 4/2006 convertito dalla L. 80/2006. Il possessore degli immobili per i quali all’entrata in vigore della disposizione sono già attivati gli interventi suddetti provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma e in caso di omissioni trova applicazione l’art. 1, c. 336, della L.311/2004 (legge finanziaria del 2005);
 
– vengono modificate le soglie per l’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle operazioni di concentrazione di cui all’art. 16, comma 1 della L.287/90. In particolare, l’obbligo opera qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 492 milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;
 
– al fine di favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l’adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette “scatole nere” o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e di specifici criteri direttivi;
        
– al fine di favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica (SiNaMoLo). Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’AGID, sono definite le modalità per l’attuazione del SiNaMoLo. Ai fini delle predette attività è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Il disegno di legge torna ora alla Camera per la terza e, probabilmente, definitiva lettura.
 
Per le modifiche approvate in prima lettura si veda precedente dell’ 8 ottobre 2015
 
Per i contenuti del provvedimento come emanato dal Governo si veda precedente dell’ 11 maggio 2015.
 
 
 
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