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L’Ance fa il punto sull’applicazione dell’istituto del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento, sia ordinario che semplificato, di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

Archivio, Edilizia e territorio

Autorizzazione paesaggistica: il silenzio assenso si applica anche nel procedimento ordinario

4 Maggio 2017
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L’art. 11, comma 9 del Dpr 31/2017 sul procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità prevede espressamente che, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro 20 giorni dalla richiesta della Regione o del Comune da essa delegato, si forma il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17 bis Legge 241/1990, inserito dalla Legge 124/2015 (vedi News Ance Autorizzazione paesaggistica: al via la semplificazione e Come si applica il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche?).
 
L’art. 146 del D.lgs. 42/2004 che disciplina invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via ordinaria non prevede espressamente l’operatività del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni ma, anche in considerazione di quanto stabilito dalla nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali (vedi News Ance Autorizzazione paesaggistica semplificata: i chiarimenti del Mibac sul regime transitorio), è possibile affermare che il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito del procedimento ordinario.  
 
Nella Nota – che contiene chiarimenti sul regime transitorio del Dpr 31/2017 – l’Ufficio Legislativo del Mibac alla lettera b1) afferma che, con riferimento agli effetti del decorso del termine entro il quale la Soprintendenza deve rilasciare il suo parere sul progetto e cioè 45 gg. in caso di procedimento ordinario e 20 gg. in quello semplificato, opera sempre il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 17 bis nella Legge 241/1990, inserito dall’art. 3 della legge 124/2015.
 
A tal fine viene richiamata la precedente Nota n. 27158 del 10/11/2015 (poi integrata dalla Nota n. 21892 del 20/07/2016) con cui l’Ufficio Legislativo aveva fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione del silenzio assenso fra p.a. nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali. In questi ultimi documenti si precisa che:
  • la formazione del silenzio assenso in caso di mancato rilascio del parere del Soprintendente avviene decorso il termine specifico di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e non quello generale di 90 gg previsto dall’art. 17-bis per le amministrazioni che tutelano i beni culturali e paesaggistici;
  • il meccanismo del silenzio assenso è alternativo e incompatibile con la conferenza di servizi. Pertanto ogni volta che viene indetta una conferenza di servizi, trovano applicazione gli artt. 14 e ss Legge 241/1990 e non l’art. 17-bis;
  • la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della soprintendenza avviene solo in presenza di alcune condizioni e cioè legittimazione del soggetto a presentare la domanda, competenza della p.a. a riceverla e sussistenza della documentazione completa dalle norme di legge in materia;
  • una volta formatosi il silenzio assenso per decorso del termine di legge, quest’ultimo deve considerarsi perentorio e la sua scadenza fa pertanto venire meno il potere di dissenso postumo della Soprintendenza.
 
 
In allegato le Note dell’Ufficio Legislativo del Mibac n. 27158 del 10/11/2015 e n. 21892 del 20/07/2016

28432-Nota Ufficio Legislativo 21892 del 20-07-2016.pdfApri

28432-Nota Ufficio Legislativo 27158 del 10-11-2015.pdfApri
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